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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10678/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 55.000,00 emesso nei confronti di un socio di una s.n.c., somma indicata come dovuta in relazione alla quota societaria e a un verbale assembleare del 31 luglio 2006, secondo il quale il pagamento sarebbe stato eseguito in unica soluzione al momento dello scioglimento della società davanti a un notaio. Il socio ingiunto propose opposizione sostenendo che il credito non fosse esigibile perché condizionato allo scioglimento della società "avanti il notaio" e che, comunque, non si trattasse di un suo debito personale ma di un credito della società derivante da un finanziamento in favore della stessa. Il Tribunale rigettò l’opposizione ritenendo esigibile il credito, applicando l’art. 1359 c.c. sul presupposto che l’avveramento della condizione fosse stato impedito proprio dal socio obbligato al pagamento e dagli eredi dell’altro socio defunto. In appello, il gravame fu dichiarato inammissibile per asserita violazione dell’art. 342 c.p.c., perché ritenuto non specifico e non idoneo a individuare i punti della sentenza censurati. Con il ricorso per cassazione il soccombente dedusse la violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che i motivi di appello, così come formulati e trascritti, consentivano invece di individuare con chiarezza le parti della decisione impugnate e le ragioni di dissenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nella specie, l’atto di appello era sufficientemente specifico perché individuava le parti della sentenza censurate e conteneva le ragioni del dissenso in modo comprensibile, pur in presenza di una redazione non lineare e di un’esposizione dei fatti frammista alle censure. Ha richiamato il principio per cui, dopo la riforma del 2012, l’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali né progetto alternativo di decisione. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    "a pena di inammissibilità"

    L’atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con le correlate doglianze e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono necessarie formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione.

  • art. 343 c.p.c.

    È richiamato come parametro, insieme all’art. 342 c.p.c., per verificare la specificità delle censure di appello.

  • art. 1359 c.c.

    È menzionato come base del ragionamento del Tribunale, che aveva considerato avverata la condizione il cui avveramento era stato impedito dalla parte tenuta all’adempimento.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, non è richiesta una forma sacramentale: è sufficiente che l’atto consenta di individuare con chiarezza i capi della sentenza impugnati e le ragioni della contestazione, in modo da porre il giudice in condizione di comprendere l’effettivo oggetto del gravame.
  • La specificità dei motivi di appello va valutata in concreto, avendo riguardo al contenuto complessivo dell’atto e alla possibilità di collegare l’esposizione dei fatti alle censure rivolte contro la motivazione della sentenza di primo grado.
  • Un appello non può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità quando, pur con redazione disordinata o non perfettamente lineare, contenga comunque l’indicazione del capo impugnato e delle ragioni di dissenso idonee a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione.
  • Per verificare la specificità delle censure, il termine di riferimento è la motivazione della sentenza impugnata, che deve essere richiamata o riportata con precisione sufficiente a consentire il controllo della critica formulata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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