Cassazione Civile, Ordinanza n. 05858/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione immediata. Il giudice di pace ha respinto l’opposizione ritenendo corretto il procedimento nonostante la mancata traduzione del decreto nella lingua madre del destinatario, valorizzando il fatto che il ricorrente avrebbe indicato l’inglese come lingua veicolare. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 24 Cost., oltre a vizio di motivazione e nullità ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse accertato in concreto se la lingua veicolare fosse effettivamente conosciuta dal ricorrente, né se fosse davvero impossibile tradurre il provvedimento nella lingua madre, basandosi su affermazioni generiche della Questura.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, incombe sulla pubblica amministrazione l’onere di provare la conoscenza da parte del destinatario della lingua italiana o di una lingua veicolare, quale presupposto per la valida traduzione/notifica del provvedimento in tale lingua. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la traduzione in lingua veicolare è nulla se l’amministrazione non dimostra e il giudice non ritiene plausibile l’impossibilità di predisporre il testo nella lingua conosciuta dallo straniero per rarità di quella lingua o per inidoneità della traduzione a comunicare la decisione. Nel caso concreto, il giudice di pace non aveva svolto alcun adeguato accertamento sulla reale conoscenza dell’inglese da parte del ricorrente, né sulla effettiva impossibilità di traduzione in bangla; perciò l’ordinanza è stata cassata con rinvio al Giudice di Pace di Udine, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998
la traduzione del decreto di espulsione deve essere effettuata nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione dimostri l’impossibilità di usare tale lingua e il giudice accerti in concreto i presupposti della traduzione in lingua veicolare
art. 24 Cost.
la tutela difensiva richiede che il destinatario del provvedimento sia posto in condizione di comprenderne effettivamente il contenuto
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
sono stati invocati per denunciare nullità e vizio motivazionale della decisione di merito
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.
indicati come base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- In materia di espulsione amministrativa dello straniero, la pubblica amministrazione ha l’onere di provare la conoscenza, da parte del destinatario, della lingua italiana o di una lingua veicolare utilizzata per la traduzione del decreto.
- La scelta di tradurre il provvedimento in una lingua veicolare non è sufficiente in sé: il giudice deve verificare in concreto che tale lingua sia effettivamente conosciuta dallo straniero.
- La traduzione in lingua veicolare è legittima solo se l’amministrazione dimostra, e il giudice ritiene plausibile, l’impossibilità di predisporre il testo nella lingua madre dello straniero per la rarità di quella lingua o per l’inidoneità della traduzione a comunicare la decisione.
- La motivazione del giudice di merito non può limitarsi a formule generiche o ad affermazioni di stile, ma deve indicare gli elementi probatori da cui ricava la conoscenza della lingua e l’impossibilità della traduzione nella lingua madre.
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