Ordinanza n. 47/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di -OMISSIS- ha imposto ai ricorrenti di demolire le opere eseguite nel fabbricato ubicato in via -OMISSIS-; della nota prot. n.-OMISSIS- con la quale è stato avviato il procedimento; di ogni altro atto antecedente, consequenziale e, comunque, connesso, ivi inclusi relazioni, accertamenti e/o pareri istruttori, tecnici e/o amministrativi (ove esistenti);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere eseguite in un fabbricato, nonché atto di avvio del relativo procedimento
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che imponeva la demolizione di opere realizzate in un fabbricato e la nota di avvio del procedimento, chiedendo l'annullamento anche degli atti istruttori connessi. Dal testo dell'ordinanza interlocutoria non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, né contestazioni puntuali relative a violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il Presidente del TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti una dichiarazione sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito, sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di permanenza dell'interesse, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e con salvezza di ogni decisione del Collegio, non ha deciso il merito della domanda di annullamento. Ha disposto gli incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni circa la permanenza dell'interesse alla decisione, l'eventuale rinuncia, la sopravvenuta improcedibilità o la cessazione della materia del contendere, nonché le eventuali connessioni con altri giudizi. Il termine per il deposito è stato fissato al 30 settembre 2026. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza e di oscurare le generalità delle parti.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori nel giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il dovere di cooperazione processuale giustifica la richiesta alle parti di fornire informazioni aggiornate sull'interesse alla decisione e sulle eventuali ragioni di definizione del giudizio.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e fissare prioritariamente i ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla disciplina nazionale per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito della gestione dell'arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando l'interesse alla decisione permane, le parti possono essere chiamate a indicare contestualmente eventuali connessioni oggettive o soggettive della causa con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, al fine di migliorare la gestione e la trattazione coordinata dei procedimenti.
- La cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo consente l'adozione di incombenti interlocutori finalizzati a evitare la fissazione in udienza di ricorsi privi di un'effettiva necessità di trattazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 945/2026 - Bari, Sezione U
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 1401/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 4200/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13748/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13791/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →