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Sentenza

Sentenza n. 3208/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 17679 del 2025.

Giustizia amministrativa202508544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il diniego parziale di accesso e imposto al Ministero l’ostensione della documentazione richiesta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego parziale espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’8 gennaio 2025, in risposta all’istanza di accesso presentata il 9 dicembre 2024. La richiedente aveva impugnato il diniego ai sensi dell’art. 116 c.p.a.; il TAR aveva accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Ministero di consentire l’accesso agli atti richiesti e condannandolo alle spese. Il Ministero ha appellato la sentenza, proponendo anche istanza cautelare, successivamente respinta dal Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio d’appello, l’Amministrazione ha trasmesso alla richiedente la documentazione richiesta e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la trasmissione della documentazione da parte del Ministero aveva attribuito alla richiedente il bene della vita perseguito con il ricorso ex art. 116 c.p.a. La decisione è stata adottata anche in considerazione della conclusione conforme dell’Amministrazione appellante. Le spese del grado d’appello sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 4.000,00 in favore dell’appellata.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Il presente giudizio proposto ex art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; la controversia è stata proposta contro il diniego parziale di ostensione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    il Collegio non può che dare atto della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere consegue all’ottenimento, nel corso del giudizio, del bene della vita perseguito mediante la domanda giudiziale.

  • art. 74 c.p.a.

    ex art. 74 cod. proc. amm.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il diniego di accesso, la trasmissione spontanea della documentazione richiesta nel corso del processo attribuisce al richiedente il bene della vita perseguito e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall’adempimento dell’amministrazione appellante nel corso del giudizio, le spese del grado possono essere poste a carico dell’amministrazione, in relazione all’esito sostanziale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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