Cassazione Civile, Sentenza n. 1147/2020 del 21/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (promittente venditrice)
La controversia
Il 2 agosto 2008 le parti stipulavano un preliminare con cui la promittente venditrice si impegnava a vendere ai promissari acquirenti, per Euro 25.000,00, un terreno nel Comune di Partinico, descritto mediante contrada, confini e superficie approssimativa di 18 are, senza indicazione dei dati catastali. La controversia riguardava l'identificazione del bene: la venditrice sosteneva che il preliminare comprendesse due particelle catastali, con superficie complessiva di 18,09 are; gli acquirenti ritenevano incluso anche un terzo mappale, che la venditrice non possedeva, e deducevano perciò l'inadempimento, chiedendo la risoluzione e il pagamento del doppio della caparra. La venditrice chiedeva in via riconvenzionale il trasferimento coattivo ai sensi dell'art. 2932 c.c. Il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, con sentenza del 23 luglio 2012, accoglieva la domanda degli acquirenti e respingeva la riconvenzionale. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 2 febbraio 2017, riformava integralmente la decisione: individuava il terreno nei soli due mappali, in ragione della corrispondenza della loro superficie a quella indicata nel preliminare, accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c. e subordinava l'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo di Euro 9.500,00. In cassazione gli acquirenti articolavano dodici motivi: 1) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per decisione fondata su una questione asseritamente rilevata d'ufficio circa l'estensione del terreno; 2) omesso esame della natura della vendita come vendita a corpo; 3) motivazione apparente; 4) ulteriore violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per l'utilizzo del verbale notarile del 20 marzo 2009, asseritamente non discusso; 5) violazione dell'art. 1362 c.c., per l'interpretazione del preliminare e la considerazione della condotta successiva delle parti; 6) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. in relazione all'accertamento della proprietà dei due mappali; 7) violazione degli artt. 1158 e 1146 c.c. quanto alla prova dell'acquisto per usucapione; 8) omesso esame della dedotta violazione della clausola 5 del preliminare, relativa alla consegna di titoli e documenti; 9) violazione degli artt. 1372 e 1477, comma 3, c.c. in relazione a tale obbligo documentale; 10) violazione dell'art. 1476 c.c. e della garanzia per evizione; 11) violazione degli artt. 1218, 1385, commi 1 e 2, e 1453, comma 1, c.c., in tema di inadempimento, caparra e risoluzione; 12) violazione degli artt. 2908 e 2932 c.c. per l'accoglimento della domanda di trasferimento coattivo.
La decisione
La Corte ha anzitutto escluso l'improcedibilità del ricorso per i profili relativi alle copie analogiche degli atti notificati telematicamente: la controricorrente non aveva disconosciuto la conformità delle copie depositate e, secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati in sentenza, tale mancanza superava il dubbio di procedibilità; neppure la notifica del ricorso via PEC ne determinava l'improcedibilità, non essendovi stato disconoscimento. Nel merito, ha rigettato il primo motivo: l'individuazione dei mappali era il tema centrale discusso nei giudizi di merito e la Corte d'appello si era limitata a valutare le risultanze istruttorie, senza introdurre una questione nuova o violare il contraddittorio. Ha rigettato il secondo: la natura a corpo non era un fatto decisivo omesso e, in ogni caso, i promissari non chiedevano né il recesso né il pagamento di un supplemento; la qualificazione della vendita non integra, inoltre, un fatto storico denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha rigettato il terzo, perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente né affetta da contraddittorietà irriducibile o da affermazioni inconciliabili. Ha rigettato il quarto per le stesse ragioni del primo: la censura investiva l'apprezzamento di una risultanza probatoria. Ha rigettato il quinto: la Corte d'appello aveva considerato anche il rifiuto degli acquirenti di comparire davanti al notaio e l'ulteriore contestazione mirava a ottenere una diversa interpretazione del contratto, non sindacabile in cassazione quando quella adottata dal giudice di merito è una delle interpretazioni possibili. Ha dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo perché le questioni sulla proprietà e sulla prova dell'acquisto delle due particelle non erano pertinenti alla ratio decidendi, incentrata sull'inclusione o meno del terzo mappale. Ha dichiarato inammissibili l'ottavo e il nono perché la dedotta violazione dell'obbligo di consegna dei documenti non risultava trattata nei giudizi di merito e i ricorrenti non avevano indicato dove l'avessero tempestivamente prospettata. Ha dichiarato inammissibili il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo: le censure prospettavano una diversa ricostruzione del fatto concreto sotto forma di violazione di legge, mentre il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione della fattispecie astratta e della norma, non la rivalutazione dei fatti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla resistente Euro 6.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.c.
Si tratta, dunque, solo dell’apprezzamento di una risultanza istruttoria in funzione della decisione di una questione l’individuazione del terreno promesso in vendita – sulla quali le parti hanno dibattuto lungo l’intero arco dei due giudizi di merito.
Non sussiste violazione del contraddittorio quando la decisione si fonda sulla valutazione di risultanze istruttorie relative a una questione che le parti hanno discusso nel corso dei giudizi di merito; il giudice non deve sottoporre preventivamente alle parti ogni passaggio del proprio ragionamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il “fatto” del quale sarebbe stato omesso l’esame, ovvero il carattere “a corpo” e non “a misura” della vendita, risulta, a tacer d’altro, privo di decisività.
Il vizio di omesso esame richiede l'omissione di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo; non riguarda una questione giuridica o una qualificazione contrattuale, né fatti privi di decisività.
art. 1538 c.c.
Invero, non si comprende come tale circostanza rilevi nel caso di specie, visto che l’unica conseguenza della qualificazione della vendita come “a corpo” è la (possibile) operatività dell’art. 1538 c.c., applicabile “anche al preliminare di vendita a corpo di un terren, sicchè, ove la misura reale del bene risulti superiore di oltre un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto” (che è quanto gli odierni ricorrenti si riproponevano di far accertare, visto che includendo nell’oggetto del contratto anche il mappale n. (OMISSIS) si perverrebbe ad una superficie complessiva di are 19,79, dunque superiore di un ventesimo a quella promessa in vendita, pari ad are 18,09), “il promissario acquirente ha la facoltà di recedere da esso, in alternativa all’obbligo di corrispondere un supplemento di prezzo rispetto a quello pattuito, mentre, nell’ipotesi in cui la superficie del bene si riveli inferiore di oltre un ventesimo rispetto a quella concordata, trovano applicazione i generali strumenti di tutela e, tra essi, la risoluzione del contratto per inadempimento”.
La disciplina della vendita a corpo può applicarsi anche al preliminare: se la superficie reale supera di oltre un ventesimo quella indicata, il promissario acquirente può recedere oppure corrispondere un supplemento di prezzo; se la superficie è inferiore di oltre un ventesimo, possono operare i rimedi generali, inclusa la risoluzione per inadempimento. Nel caso concreto tali conseguenze non rendevano decisiva la censura, poiché gli acquirenti non chiedevano né il recesso né il supplemento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa” – che è quanto si lamenta nel caso di specie – “è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma o della fattispecie astratta; la contestazione della ricostruzione del fatto concreto alla luce delle prove mira invece a una rivalutazione di merito e non integra tale vizio.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Se si muove, per vero, dal presupposto che il solo tema controverso tra le parti sia la riconduzione, o meno, all’oggetto del contratto anche del mappale n. (OMISSIS), essendo, per contro, pacifica quella degli altri due mappali, ogni questione relativa alla proprietà degli stessi (o meglio, alla relativa prova) non si correla alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata, donde l’applicazione del principio secondo cui la “proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4) con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio”.
I motivi di cassazione devono avere specifica attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure estranee al decisum sono inammissibili, anche d'ufficio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 6541450), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili”.
Il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: rilevano la carenza grafica, l'apparenza, l'irriducibile contraddittorietà o affermazioni inconciliabili; non è sufficiente un semplice difetto di sufficienza.
art. 1362 c.c.
Non rileva, poi, qui stabilire se tale apprezzamento sia corretto o meno, giacchè ciò si risolverebbe in una censura sul “merito” dell’interpretazione del contratto, da escludersi sulla scorta del principio secondo cui, quando di una pattuizione contrattuale “sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra”.
In cassazione non è consentito contestare la scelta del giudice di merito tra più interpretazioni plausibili della pattuizione contrattuale, limitandosi a sostenere che avrebbe dovuto essere preferita quella proposta dalla parte.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Sul punto vanno richiamate le medesime considerazioni già proposte in relazione al primo e tese ad evidenziare come la censura investa, in definitiva, l’apprezzamento di una risultanza probatoria.
La valutazione di una risultanza probatoria attinente a una questione già dibattuta non costituisce, di per sé, introduzione di una questione nuova rilevata d'ufficio in violazione del contraddittorio.
art. 2062 c.c.
Il citato arresto delle Sezioni Unite ha, inoltre chiarito che l’applicazione dei “suindicati principi” vale, “a maggior ragione, con riguardo al requisito del deposito della relata attestante la notificazione telematica decisione impugnata”.
Il riferimento alla norma nella citazione riguarda la disciplina della conformità delle copie analogiche di documenti informatici. La sentenza esclude l'improcedibilità quando la controparte costituita non disconosca la conformità della copia informale all'originale.
art. 23, comma 2, D.Lgs. 82/2005
Nel caso in esame, pertanto, in difetto di disconoscimento della controricorrente P., il dubbio relativo alla procedibilità del ricorso deve ritenersi superato.
La conformità della copia analogica informale non contestata dalla controparte costituita consente di superare il dubbio sulla procedibilità relativo al deposito della decisione notificata telematicamente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Non viola il contraddittorio il giudice che decide sulla base della valutazione di risultanze istruttorie relative a una questione già compresa nel thema decidendum e discussa dalle parti; non è necessario sottoporre preventivamente alle parti ogni passaggio argomentativo elaborato dal giudice.
- Il vizio di omesso esame previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, non una questione giuridica o una qualificazione contrattuale; l'omissione di un elemento comunque privo di decisività non è censurabile.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi che ne compromettono il minimo costituzionale: motivazione mancante o apparente, contraddittoria in modo irriducibile o contenente affermazioni inconciliabili; la mera insufficienza non basta.
- Quando una clausola contrattuale ammette più interpretazioni plausibili, la parte non può ottenere in cassazione la sostituzione dell'interpretazione del giudice di merito con quella da essa sostenuta, salvo un effettivo vizio di violazione dei criteri legali di interpretazione.
- I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; le censure estranee al decisum sono inammissibili.
- Una questione giuridica che presuppone accertamenti di fatto e non risulta trattata nella sentenza impugnata è nuova in cassazione, salvo che il ricorrente alleghi di averla dedotta nel giudizio di merito e indichi specificamente l'atto in cui lo ha fatto.
- La violazione o falsa applicazione di legge attiene all'erronea interpretazione della norma o della fattispecie astratta; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze di causa e una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.
- Per la vendita a corpo, anche se oggetto di preliminare, quando la superficie reale eccede di oltre un ventesimo quella indicata può operare la facoltà del promissario acquirente di recedere o di corrispondere un supplemento; se la superficie è inferiore di oltre un ventesimo, possono trovare applicazione i rimedi generali, compresa la risoluzione per inadempimento.
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