Cassazione Penale, Sentenza n. 45662/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tre censure principali: 1) nullità per inosservanza ed errata applicazione della legge e vizio della volontà dell'imputato in relazione alla rinuncia ai motivi di appello: si deduce che la rinuncia ad un motivo era stata formalizzata dal difensore con atto non sottoscritto dall'imputato e che la procura speciale sarebbe priva di oggetto o generica; 2) vizio di motivazione e inosservanza della norma sulla lieve entità dell'art. 648, comma 2, cod. pen.: si contesta che la Corte di appello non ha valutato correttamente il modesto valore commerciale e la vetustà del veicolo e ha dato rilievo a circostanze non provate (uso continuato del bene da parte della vittima); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (speciale tenuità del danno): si sostiene che non è dimostrato un danno economico significativo e che non sono state acquisite prove sul reale funzionamento e valore del veicolo né sull'effettivo pregiudizio subito dalla persona offesa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che esisteva una procura speciale valida, sottoscritta il 4.4.2022, che conferiva al difensore il potere di concludere un concordato in appello e che tale potere implica la facoltà di rinunciare a uno o più motivi; il sostituto ha operato come mero latore della volontà del procuratore speciale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito: dai fatti risultava che il veicolo era marciante al momento del ritrovamento e quindi rivestiva reale valore d'uso per la persona offesa, elemento adeguatamente motivato e non frutto di illazioni; inoltre la personalità dell'imputato e i precedenti specifici influirono sulla negazione della lieve entità. Sul terzo motivo la Corte ha ricordato che l'attenuante di speciale tenuità del danno presuppone che il danno patrimoniale sia pressoché irrilevante e che, nel caso di autovettura funzionante, non ricorrono i presupposti di tale attenuante. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. In precedenza, il primo grado aveva condannato l'imputato per ricettazione e contravvenzione; la Corte d'appello aveva ridotto la pena per il delitto a 2 anni di reclusione e 600 euro di multa e aveva dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto le censure fondate sui profili di nullità manifestamente infondate dopo verifica degli atti e della procura speciale.
art. 648, comma 2, cod. pen.
Disciplina la fattispecie di lieve entità con riferimento alla ricettazione. La Corte ha interpretato che la valutazione deve tenere conto non solo dell'anno di immatricolazione ma dell'effettivo valore d'uso per la persona offesa; un veicolo marciante non rientra nella ipotesi di lieve entità.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenuante per speciale tenuità del danno. La Corte ha ricordato che essa è applicabile solo se il danno patrimoniale è oggettivamente pressoché irrilevante e, nel caso di autovettura funzionante, non può essere riconosciuta.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in giurisprudenza sul concordato in appello; dalla giurisprudenza emerge che la procura speciale conferita per concordato implica la facoltà di determinare e rinunciare a singoli motivi nella misura conferita.
art. 589 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di rinuncia ai motivi di impugnazione. La Corte ha ritenuto che la rinuncia operata dal difensore munito di procura speciale sia valida anche se il sostituto ha materialmente depositato l'atto.
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese e la liquidazione di somme per la Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Una procura speciale conferita all'avvocato per trattare un concordato in appello di norma implica la facoltà di rinunciare a uno o più motivi di impugnazione attinenti alla responsabilità o alla pena, purché la procura sia specifica e risultante negli atti.
- La mera produzione di un atto da parte di un sostituto non invalida la rinuncia compiuta dal procuratore speciale: il sostituto può agire come mero nuncius della volontà del difensore se la procura è regolare.
- Per qualificare un fatto come 'di lieve entità' ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen., non è determinante solo l'età o il valore di mercato apparente dell'oggetto, ma anche il suo effettivo valore d'uso per la vittima e le circostanze fattuali dimostrate in giudizio.
- L'attenuante di speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4) richiede che il danno patrimoniale sia oggettivamente pressoché irrilevante nel suo complesso; in caso di bene funzionante e utilizzabile, anche se vetusto, l'attenuante è difficilmente riconoscibile senza prove concrete del minimo pregiudizio.
- Le censure sulla motivazione in Cassazione richiedono che il vizio sia non solo formulato, ma anche sostenuto da elementi concreti che dimostrino la manifesta illogicità o l'assenza di riscontro probatorio nelle valutazioni dei giudici di merito.
- Chi prospetta la lieve entità o la speciale tenuità deve produrre elementi probatori specifici (perizia sul valore e funzionamento del bene, testimonianze della persona offesa circa l'utilizzo e il pregiudizio subito) per superare la valutazione dei giudici di merito.
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