Sentenza del 14/06/2021 n. 54 - Comm. Trib. II grado di Trento
Agevolazioni fiscali - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha statuìto che la detrazione per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali non richiede che l'immobile sia l'abitazione principale del dichiarante o del familiare convivente: è sufficiente che si tratti di una delle abitazioni sulle quali si esplica il rapporto di convivenza. Di conseguenza il ricorso del contribuente è stato accolto e la detrazione riconosciuta nelle modalità richieste.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della detrazione prevista dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 16‑bis del d.P.R. n. 917/1986 per la realizzazione di autorimesse/posti auto pertinenziali. L'amministrazione aveva negato o ridotto la detrazione ritenendo che il beneficio fosse subordinato al fatto che l'immobile pertinenziale fosse l'abitazione principale del dichiarante o del familiare convivente.
Norme richiamate
art. 16-bis d.P.R. n. 917/1986
La lett. d) comma 1 è interpretata nel senso che la detrazione per autorimesse/posti auto pertinenziali è collegata alla pertinenzialità rispetto a una delle abitazioni in cui sussiste convivenza; non è necessario che tale immobile sia l'abitazione principale del dichiarante o del familiare convivente.
Massime di principio
- La detrazione per interventi su autorimesse/posti auto pertinenziali si applica anche quando l'immobile pertinenziale non è l'abitazione principale, purché sia effettivamente pertinenziale rispetto a una delle abitazioni in cui si svolge il rapporto di convivenza.
- Non può essere escluso il diritto alla detrazione semplicemente perché il contribuente non qualifica l'immobile come 'abitazione principale'; rileva la concreta collegazione funzionale e la convivenza.
- È opportuno conservare documentazione che dimostri la pertinenzialità e la convivenza (es. atti catastali, assegnazioni d'uso, certificazioni anagrafiche, dichiarazioni fiscali) per resistere a contestazioni dell'amministrazione.
- Se l'immobile è pertinenziale rispetto a più residenze o vi sono situazioni familiari complesse, va valutata la concreta relazione di uso e convivenza più che la mera intestazione o la qualifica di 'abitazione principale'.
- L'amministrazione non può rifiutare la detrazione basandosi esclusivamente sull'assenza della qualifica di 'abitazione principale'; qualsiasi restrizione alla fruizione del beneficio deve trovare specifico fondamento normativo.
- In caso di contestazione è utile far riferimento alla giurisprudenza che conferma l'interpretazione estensiva della nozione di convivenza e pertinenzialità ai fini della detrazione.
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