Cassazione Civile, Ordinanza n. 23772/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto proposta da un lavoratore già pensionato. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda ritenendo prescritta l'azione, con decorrenza del termine decennale dal pensionamento avvenuto nell'aprile 2002; la domanda amministrativa all'INPS era stata presentata nel 2017. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché il dies a quo della prescrizione fosse il pensionamento; (2) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza non avrebbe considerato che la consapevolezza dell'esposizione all'amianto sarebbe maturata solo con la domanda amministrativa e avrebbe inoltre fatto riferimento a un curriculum lavorativo non riferibile al ricorrente; (3) violazione dell'art. 2934 c.c., assumendo che il diritto alla rivalutazione contributiva sarebbe imprescrittibile o comunque non prescrivibile per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando l'uso di presunzioni e l'individuazione del dies a quo sulla base di un curriculum errato; (5) violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione decorra solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quando il titolare abbia consapevolezza dell'esposizione all'amianto. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibili i primi due perché la motivazione della sentenza d'appello era comprensibile e non apparente, e perché non era stato dedotto un fatto storico decisivo omesso in modo specifico e autosufficiente. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo l'orientamento costante secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e, come tale, è soggetto a prescrizione decennale. Ha respinto anche i motivi quarto e quinto: in astratto non è corretto far decorrere automaticamente la prescrizione dal pensionamento, ma nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato che, al momento del pensionamento, il lavoratore era già consapevole della lesione subita; le doglianze sul ragionamento presuntivo e sull'erroneità del curriculum utilizzato erano comunque generiche e non autosufficienti, perché non riportavano in modo adeguato gli atti processuali rilevanti. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la sussistenza dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., mentre è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure di legittimità sono state esaminate distinguendo tra nullità della sentenza, omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente, perché la sentenza d'appello esponeva le ragioni del decisum in modo comprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il parametro della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per denunciare difetto di motivazione, ma la Corte ha escluso la violazione.
art. 2934 c.c.
La rivalutazione contributiva è stata qualificata come diritto autonomo soggetto a prescrizione, non come diritto imprescrittibile.
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma nel caso concreto la Corte ha valorizzato la consapevolezza già esistente al pensionamento.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La doglianza sulle presunzioni è stata respinta perché priva di specificità e autosufficienza e non idonea a scardinare il ragionamento della Corte territoriale.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso, in relazione alla trascrizione degli atti rilevanti.
art. 369 c.p.c.
Richiamato per l'onere di deposito e indicazione degli atti rilevanti a sostegno delle censure.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Ha giustificato la mancata liquidazione delle spese di lite per l'esenzione prevista per la controversia previdenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.l. n. 269/2003
Richiamato per la disciplina invocata dal ricorrente in tema di salvaguardia dei lavoratori già pensionati al momento della sua entrata in vigore.
l. n. 326/2003
Conversione del d.l. n. 269/2003, richiamata nel dibattito sulla disciplina applicabile al beneficio amianto.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e, come tale, è soggetto a prescrizione decennale.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. non opera un automatismo fondato sul solo pensionamento: occorre verificare se, in concreto, il titolare fosse già consapevole o comunque in condizione di far valere il diritto.
- La denuncia di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata espone in modo comprensibile le ragioni della decisione e il percorso argomentativo non è insanabilmente contraddittorio.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo realmente omesso, non essendo sufficiente una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Le censure che attaccano il ragionamento presuntivo devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare e trascrivere gli atti e i dati processuali necessari a dimostrare l'errore denunciato.
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