Sentenza del 15/04/2016 n. 7505 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica dell'atto impositivo presupposto, sostenendo che fosse stato consegnato a una persona a lui sconosciuta. In Cassazione ha inoltre dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis), sostenendo che, non essendo l'atto stato consegnato personalmente al destinatario, il notificatore avrebbe dovuto inviare anche una raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per novità della questione. La censura relativa alla mancata raccomandata informativa non era stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio e, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione. È stata confermata la decisione della CTR Toscana e, di conseguenza, la legittimità della cartella di pagamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.500 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis)
La disposizione disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, compresi gli adempimenti ulteriori previsti quando l'atto non viene consegnato direttamente al destinatario. Tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito l'asserita violazione, perché la questione era stata proposta per la prima volta in Cassazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo deve però riguardare una questione già sottoposta ai giudici di merito.
Principio di divieto di nuove questioni in Cassazione
non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili d'ufficio
Il giudizio di Cassazione non è un nuovo grado di merito: la Corte verifica la correttezza giuridica della decisione impugnata sulla base delle questioni già dedotte davanti ai giudici precedenti. Le questioni nuove, soprattutto se richiedono accertamenti di fatto, sono precluse.
Massime di principio
- Nel contestare la notificazione di un atto tributario è necessario dedurre tempestivamente, già nel primo grado, tutti i possibili vizi: identità del consegnatario, sua eventuale estraneità, modalità di consegna e mancati adempimenti successivi.
- In Cassazione non possono essere introdotti nuovi motivi o nuove questioni giuridiche non esaminate dai giudici di merito, salvo ipotesi rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
- La contestazione secondo cui il consegnatario è una persona sconosciuta non coincide necessariamente con la contestazione della mancata raccomandata informativa: si tratta di censure distinte, che devono essere formulate separatamente e supportate dagli elementi di fatto disponibili.
- Chi contesta la validità della notifica deve allegare e dimostrare concretamente gli elementi rilevanti, come l'assenza di rapporti di delega, parentela, lavoro, domicilio o convivenza con il consegnatario, secondo quanto richiesto dal giudice di merito.
- Il giudizio di Cassazione è principalmente un giudizio di legittimità e non consente, di regola, nuove verifiche fattuali o nuove ricostruzioni della notificazione.
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