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Sentenza

Sentenza n. 276/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, n. CAT. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data 6.5.2025 di rigetto dell’istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza porto di fucile uso caccia.

Giustizia amministrativa202500308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva respinto la domanda di rinnovo della licenza, deducendo: illogicità manifesta, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, difetto di motivazione e travisamento dei fatti; carenza di istruttoria e di motivazione sull'effettiva idoneità delle frequentazioni a dimostrare la sua inaffidabilità; violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 per omessa o insufficiente valutazione delle memorie presentate dopo il preavviso di rigetto; violazione del principio di proporzionalità. Il ricorrente sosteneva che i controlli nei quali era stato trovato con altri soggetti fossero episodici o casuali, che non fosse stata adeguatamente indicata la posizione penale dei soggetti frequentati e che la propria pregressa titolarità della licenza militasse a favore del rinnovo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. Ha affermato che il rilascio o il rinnovo del porto d'armi costituisce ipotesi eccezionale e presuppone la completa affidabilità dell'interessato, sicché l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva e può valorizzare anche fatti privi di autonoma rilevanza penale, nonché frequentazioni con soggetti gravati da significativi pregiudizi. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica dell'errore manifesto, del travisamento e dell'irrazionalità evidente. Nel caso concreto, la pluralità di controlli, svolti in tempi, luoghi e circostanze differenti, aveva riguardato la presenza del ricorrente con soggetti gravati da rilevanti pregiudizi di polizia e giudiziari; tali elementi, considerati anche il carattere casuale dei controlli esterni e la compresenza di più soggetti controindicati, erano sufficienti a fondare il giudizio di non piena affidabilità. Il giudice ha ritenuto non decisivo il controllo asseritamente casuale presso un bar, ma ha reputato autonomamente sufficienti gli ulteriori elementi. Ha escluso che l'assenza di precedenti personali del ricorrente impedisse il diniego, poiché rileva anche il rischio che l'arma possa essere acquisita o utilizzata impropriamente da soggetti controindicati frequentati dal titolare. Ha ritenuto proporzionato il bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e interesse venatorio. La precedente titolarità della licenza non genera affidamento sui rinnovi successivi, dovendo l'amministrazione rinnovare ogni volta il giudizio di affidabilità e potendo le sopravvenienze neutralizzare la precedente valutazione positiva. Infine, il preavviso di rigetto non impone una confutazione analitica di ogni deduzione: è sufficiente una motivazione finale complessiva e logicamente adeguata. Poiché il provvedimento dava conto delle memorie e della loro inidoneità a superare i dubbi sull'affidabilità, anche tale censura è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve essere motivato, ma nel caso di ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza è sufficiente una motivazione complessiva idonea a escludere arbitrarietà e irrazionalità.

  • art. 10 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale consente all'interessato di presentare memorie, ma la decisione non richiede la confutazione analitica di ogni deduzione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non impone una risposta puntuale a ciascuna argomentazione del privato; è sufficiente che il provvedimento finale consideri complessivamente le deduzioni e motivi logicamente il loro superamento.

  • art. 11 TULPS

    La buona condotta richiesta per le autorizzazioni di polizia non si esaurisce nell'assenza di condanne penali e può essere esclusa da frequentazioni o comportamenti idonei a porre in dubbio l'affidabilità del richiedente.

  • art. 39 TULPS

    La norma è richiamata nel quadro della disciplina delle autorizzazioni in materia di armi e dei poteri dell'autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 43 TULPS

    Il diniego o il mancato rinnovo del porto d'armi possono essere fondati su una valutazione preventiva dell'affidabilità e del rischio di abuso, anche in assenza di condanna per specifici reati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d'armi presuppone la completa affidabilità dell'interessato e costituisce un'ipotesi eccezionale, poiché la tutela della pubblica sicurezza prevale sull'interesse privato al possesso dell'arma.
  • L'autorità di pubblica sicurezza può negare o non rinnovare il porto d'armi anche in assenza di condanne penali dell'interessato, valorizzando fatti concretamente accaduti, vicende personali e frequentazioni con soggetti gravati da significativi pregiudizi, purché la valutazione sia non irrazionale e congruamente motivata.
  • La pluralità di controlli dell'interessato insieme a soggetti controindicati, svolti in tempi, luoghi e circostanze differenti, può costituire elemento sufficiente per inferire una stabile o significativa relazione e fondare il giudizio di non piena affidabilità al porto d'armi.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non può sostituire il giudizio amministrativo, ma deve limitarsi a verificare l'errore manifesto, il travisamento dei fatti e la manifesta irrazionalità.
  • La precedente titolarità di una licenza di porto d'armi non determina un affidamento qualificato al rinnovo: a ogni nuova istanza l'amministrazione deve formulare un autonomo giudizio di affidabilità e può valorizzare sopravvenienze successive al precedente rilascio.
  • Nell'ambito del preavviso di rigetto, l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomentazione del privato, purché il provvedimento finale dia conto delle deduzioni e contenga una motivazione complessiva, coerente e sufficiente a spiegare il loro superamento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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