Cassazione Penale, Sentenza n. 44770/2024 del 05/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Castro ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di concorso in tentato omicidio. I motivi di ricorso in Cassazione contestavano: (1) l'illecita utilizzazione di informazioni anonime/riservate (presunto contrasto con l'art.203 comma 1-bis c.p.p.) e la conseguente mancanza di motivazione; (2) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alle intercettazioni, alle captazioni ambientali e all'eventuale inoculamento di un trojan, nonché sulla valutazione degli elementi di prova diversi dalle informazioni riservate (es. analisi celle telefoniche, perquisizione negativa, riconoscimento tramite video); (3) mancanza di motivazione rispetto a una presunta incongruenza oraria e al malfunzionamento di una videocamera utilizzata per il riconoscimento, con contestazione della discrepanza temporale tra i diversi filmati acquisiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e, in parte, novum non sollevato in sede di riesame: il ricorso non provava l'uso di informazioni anonime da parte del Tribunale e si limitava a richiamare documenti non richiamati nell'ordinanza impugnata. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché di natura fattuale e confutativa della ricostruzione del giudice del merito, senza dimostrare violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha confermato che i filmati, gli elementi di riconoscimento (abbigliamento, corporatura, andatura) e le intercettazioni relative a un coindagato concorrevano a formare un quadro indiziario coerente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità introdotta in Cassazione e comunque manifestamente infondato, poiché la discrepanza di circa 10 minuti nell'orario del video era stata spiegata dal proprietario della tabaccheria. Conseguentemente, ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 203 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
La Corte ha escluso che nell'ordinanza impugnata sia stato fatto uso di informazioni anonime vietate; inoltre ha rilevato che la censura in merito non era stata specificamente sollevata in sede di riesame e costituisce novum in Cassazione
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c) ed e))
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità (violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione) per dichiarare inammissibili i motivi proposti
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda i gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha richiamato la soglia probatoria necessaria per le misure cautelari, confermando che i giudici di merito hanno adeguatamente valutato la sussistenza di gravi indizi
art. 274 cod. proc. pen.
Attinente alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato le esigenze cautelari (pericolosità, recidiva, violazione di prescrizioni) giustificando la misura degli arresti domiciliari
art. 192 cod. proc. pen. (richiamo ai commi 1-bis e 2 nel contrasto)
La Corte ha richiamato la distinzione tra il livello di prova richiesto per il giudizio di merito (art.192, comma 2) e quello richiesto per le misure cautelari (art.273), affermando che per la misura cautelare non è necessario il medesimo grado di precisione richiesto per la sentenza di condanna
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della devoluzione in cassazione rispetto ai motivi ammessi
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla legittimità della condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari del riesame non è ammesso introdurre novità non dedotte nelle fasi precedenti: le censure devono essere state sollevate in sede di gravame
- La Corte di legittimità non svolge un sindacato di merito: non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove, ma solo verificare la violazione di norme o la presenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale
- Per l'applicazione di misure cautelari personali la soglia probatoria richiesta (gravi indizi) è meno rigorosa rispetto al giudizio di merito; è sufficiente un quadro indiziario complessivamente idoneo a fondare una qualificata probabilità
- L'eccezione di uso di informazioni riservate o anonime (art.203 c.p.p.) deve essere specificamente e concretamente dimostrata: mere affermazioni generiche non sono sufficienti
- Le incongruenze formali tra fonti video o orari possono essere superate se motivate dal giudice con spiegazioni credibili (es. dichiarazione del proprietario del locale che l'orario del video era indietro), rendendo la censura priva di rilievo
- Chi impugna deve confrontarsi puntualmente con le parti rilevanti della motivazione del provvedimento impugnato; contestazioni vaghe o alternative non superano il vaglio di legittimità
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