Sentenza n. 3697/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 6212 del 27 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta bis, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro gli atti di un concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dall'Autorità per un posto dirigenziale a tempo determinato
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo quale unico motivo la nullità della decisione per manifeste illogicità e contraddittorietà. Non ha tuttavia riproposto espressamente i motivi di ricorso non esaminati dal TAR, rimasti assorbiti dalla declaratoria di improcedibilità. L'Amministrazione appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, rilevando che l'omessa riproposizione impediva al giudice d'appello di esaminare quelle censure.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 101, comma 2, c.p.a. imponga alla parte interessata di riproporre espressamente e specificamente i motivi assorbiti o non esaminati in primo grado, indicando le censure che intende devolvere al giudice d'appello. Tale specificazione è necessaria sia per delimitare il thema decidendum e l'effetto devolutivo dell'appello, sia per consentire al giudice una compiuta conoscenza delle questioni e alle controparti un contraddittorio consapevole. In mancanza, i motivi si intendono rinunciati. Il Collegio ha inoltre rilevato, ad abundantiam, che l'unico motivo rivolto contro la sentenza di primo grado era comunque infondato, poiché le questioni oggetto del ricorso erano già state esaminate e decise dalla stessa Sezione in una precedente sentenza resa in sede di ottemperanza. Le spese, liquidate in € 3.000, oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell'appellante e in favore dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Consente la decisione dell'appello con sentenza in forma semplificata quando la causa è manifestamente inammissibile.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Impone la riproposizione espressa e specifica dei motivi assorbiti o non esaminati in primo grado; in mancanza, tali motivi si intendono rinunciati e non possono essere esaminati dal giudice d'appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo d'appello, i motivi assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado possono essere esaminati soltanto se la parte interessata li ripropone espressamente e specificamente, indicando le censure che intende devolvere al giudice di secondo grado.
- L'art. 101, comma 2, c.p.a. costituisce un temperamento dell'effetto devolutivo dell'appello: la riemersione del materiale cognitivo di primo grado non è automatica, poiché la devoluzione è delimitata dal thema decidendum individuato mediante la riproposizione espressa dei motivi.
- L'omessa riproposizione espressa dei motivi assorbiti o non esaminati in primo grado comporta la loro rinuncia e determina l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui si pretenda di sottoporli per la prima volta alla cognizione del giudice d'appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →