Ordinanza n. 7710/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - della disposizione n. 95/24 del 27 dicembre 2024, con la quale il Direttore Generale della CONSOB ha reso noto l’esito dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1a per l’anno 2020 e dunque i promossi alla qualifica di funzionario di 1ª, nella parte in cui il dott. Fancello non è stato collocato nei primi 19 posti in graduatoria e dunque in posizione utile per conseguire la promozione alla qualifica superiore e nemmeno ha raggiunto il punteggio minimo di 89 per l’idoneità alla promozione; - della graduatoria dello scrutinio per la valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1ª dalla qualifica di funzionario di 2ª approvata dalla Giunta di Scrutinio per le promozioni a funzionario di 1ª della carriera direttiva per l'anno 2020 di CONSOB e delle relative promozioni a funzionario di 1ª di cui al verbale n. 18 del 19 dicembre 2024, e dell'allegato 2 “Tabella Punteggio” del predetto verbale nella parte in cui: i) al dott. Fancello non è stato attribuito il punteggio che gli sarebbe spettato; ii) il dott. Fancello non è stato collocato nei primi 19 posti e dunque in posizione utile alla promozione e nemmeno ha raggiunto il punteggio minimo di 89 per l'idoneità alla promozione; - del verbale n. 13 del 31 ottobre 2024 della Giunta di scrutinio per le promozioni a funzionario di 1ª della carriera direttiva per l'anno 2020 in parte qua e segnatamente nella parte relativa alla valutazione del dott. Fancello e in cui non sono stati attribuiti i giudizi e relativi punteggi che gli sarebbero spettati; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi gli eventuali contratti stipulati dai promossi; nonché per la condanna della CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa a procedere alla rivalutazione del candidato dott. Fancello per la corretta attribuzione dei punteggi al medesimo spettanti e conseguentemente ad aggiornare la graduatoria e disporre la relativa promozione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti dello scrutinio comparativo per la promozione alla qualifica di funzionario di prima della CONSOB, nella parte relativa alla mancata attribuzione dei punteggi e alla mancata promozione del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la disposizione del Direttore Generale della CONSOB con cui è stato reso noto l’esito dello scrutinio comparativo per l’anno 2020, la graduatoria, le promozioni e i verbali della Giunta di scrutinio, sostenendo che non gli sarebbero stati attribuiti i giudizi e i punteggi spettanti. Ha chiesto la rivalutazione della propria posizione, l’aggiornamento della graduatoria e la promozione. Il ricorrente risulta collocato al 46° posto; i vincitori occupano le posizioni dalla 1 alla 19 e gli idonei non vincitori quelle dalla 20 alla 41. Il TAR ha rilevato d’ufficio la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, applicando il criterio secondo cui, quando le censure possono determinare soltanto una modifica dell’ordine della graduatoria, il ricorso deve essere notificato a coloro che, per effetto della modifica, potrebbero subire un peggioramento della posizione, siano essi vincitori o idonei.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla valutazione dei titoli e dei punteggi. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e gli idonei inclusi nella graduatoria impugnata, ritenendo necessario assicurare la partecipazione dei soggetti la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall’eventuale accoglimento del ricorso e dalla conseguente modifica della graduatoria. Considerato il numero dei controinteressati, ha autorizzato l’integrazione mediante pubblicazione, sul sito web della CONSOB, di un avviso contenente l’indicazione del giudice, del numero di ruolo, del ricorrente, degli atti impugnati, dei controinteressati, del sunto del ricorso e del testo integrale dell’ordinanza. La pubblicazione deve avvenire entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi sette giorni; l’avviso dovrà restare online fino alla definizione del giudizio. È stata fissata per il 3 novembre 2026 l’udienza pubblica di merito.
Norme richiamate
art. 49, comma 3, c.p.a.
entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza
Consente al giudice, in ragione del numero dei controinteressati, di prescrivere modalità alternative per l’integrazione del contraddittorio; nel caso concreto è stata autorizzata la pubblicazione di un avviso sul sito web della CONSOB.
Massime di principio
- Chi impugna una graduatoria di una procedura selettiva deve notificare il ricorso a tutti i soggetti della graduatoria quando le censure, se accolte, siano idonee a travolgere integralmente la graduatoria.
- Quando le censure possono determinare soltanto una modifica dell’ordine della graduatoria, il ricorso deve essere notificato ai soggetti, vincitori o idonei, che potrebbero conseguire una collocazione peggiore per effetto della modifica.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può disporre, ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell’amministrazione, con indicazione degli elementi essenziali del giudizio e del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 929/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 958/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 964/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 967/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 785/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 2499/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →