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Sentenza

Sentenza n. 12341/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza, della Sentenza n. 6608/2024 pubbl. il 5/06/2024, emessa dal Tribunale di Roma, IV sezione Lavoro, notificata il 9/12/2024 e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202603233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6608/2024, passata in giudicato, relativa all’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, IV sezione Lavoro, n. 6608/2024, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, condannando il Ministero all’accredito complessivo di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza azionata fosse passata in giudicato, regolarmente notificata all’Amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e, in assenza di prova dell’adempimento da parte del Ministero, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa esecutiva, applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza il giudice non può rimettere in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice nell’imporre l’esecuzione del giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Radica la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza relativo al titolo giudiziale indicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Richiamato nel titolo giudiziale quale base per la corresponsione degli accessori sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire il comando giudiziale entro un termine specifico.
  • L’amministrazione che si costituisce formalmente nel giudizio di ottemperanza, senza fornire prova o chiarimenti sull’avvenuta esecuzione del giudicato, non assolve l’onere di dimostrare l’adempimento della propria obbligazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, che vincola l’amministrazione e il giudice dell’esecuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone i poteri e il termine per l’intervento sostitutivo previa richiesta del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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