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Sentenza

Sentenza n. 1005/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di intimazione al pagamento di euro 15.052,06, emesso nell’ambito della procedura di recupero coattivo di un credito derivante da contributi pubblici

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento e gli atti presupposti, contestando l’estinzione per prescrizione del credito azionato. La controversia riguardava il recupero coattivo, mediante cartella esattoriale e successiva intimazione, di somme oggetto di un precedente provvedimento di recupero o revoca di crediti pubblici. È stato dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul quale le parti hanno concordato. Il TAR ha rilevato che non era possibile stabilire dal ricorso se la revoca fosse collegata a un inadempimento della beneficiaria nella fase successiva all’erogazione provvisoria dei fondi; tuttavia, la domanda concretamente proposta era diretta a contestare la prescrizione del credito nella fase esecutiva di riscossione, senza mettere in discussione, in quanto tale, il provvedimento di revoca.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha individuato nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale competente. Il Collegio ha applicato il criterio del petitum sostanziale, osservando che la controversia non era immediatamente riconducibile all’esercizio di un potere amministrativo, ma riguardava l’esistenza e l’estinzione per prescrizione del diritto di credito azionato nella procedura coattiva di recupero. Il provvedimento di revoca restava sullo sfondo e non era direttamente inciso dalla domanda. Sono stati fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a., purché il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 104/2010

    Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito; sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

    La declinatoria di giurisdizione deve indicare il giudice munito di giurisdizione e consente la prosecuzione della domanda davanti a tale giudice, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, se la riassunzione avviene entro il termine previsto.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR richiama il principio secondo cui, in materia di concessione e revoca di contributi pubblici, il riparto di giurisdizione non discende da una generale giurisdizione esclusiva, ma dalla natura della situazione giuridica soggettiva azionata.

Massime di principio

  • La contestazione di una cartella di pagamento o di un’intimazione di pagamento segue la giurisdizione propria del rapporto sostanziale in funzione del quale l’atto di riscossione è stato emesso.
  • Quando la domanda riguarda esclusivamente l’estinzione per prescrizione del credito azionato nella fase coattiva di recupero, senza contestare direttamente il provvedimento amministrativo presupposto di revoca o recupero, la posizione fatta valere ha natura di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il petitum sostanziale prevale sulla forma dell’atto impugnato: la giurisdizione amministrativa sussiste solo se la controversia incide effettivamente sull’esercizio del potere amministrativo, mentre le questioni relative alla pretesa creditoria e alla sua prescrizione spettano al giudice ordinario.
  • Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, deve indicare il giudice munito di giurisdizione; la domanda può essere riproposta davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti sostanziali e processuali nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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