Sentenza n. 2131/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 2130/2025 pubblicata il 18.3.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato l'amministrazione al pagamento di € 1.669,38 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 per il servizio prestato con contratti a tempo determinato nei periodi dal 29 gennaio 2020 al 15 marzo 2020 e dal 15 ottobre 2020 al 14 giugno 2021. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 1.669,38, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione il 26 marzo 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine per proporre l'ottemperanza era rispettato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e non risultava provato alcun adempimento da parte dell'amministrazione. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, disponendo il pagamento di € 1.669,38 oltre agli interessi legali maturati sulle singole poste creditorie fino al soddisfo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha imposto il deposito della prova dell'avvenuto adempimento. Contestualmente ha nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, attribuendogli il compito di provvedere, in caso di ulteriore inerzia, entro i successivi 60 giorni, compiendo anche le attività di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non sono stati considerati impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al giudizio di ottemperanza in camera di consiglio.
art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 115 c.p.a.
La notificazione del titolo e gli adempimenti esecutivi sono stati richiamati dalla ricorrente nel procedimento di ottemperanza.
art. 7 CCNL 15.3.2001
La sentenza del giudice ordinario, da eseguire in ottemperanza, aveva riconosciuto sulla base di tale disposizione il diritto della docente alla retribuzione professionale docenti anche per il servizio prestato con contratti a tempo determinato.
art. 479 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario è stata notificata come titolo esecutivo; il testo richiama la disciplina secondo cui le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, quando la pronuncia abbia imposto all'amministrazione un obbligo di conformarsi al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'interessato deve dimostrare l'esistenza del titolo giudiziale definitivo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; in mancanza di prova dell'adempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e attribuendogli tutti gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento del credito riconosciuto dal giudicato.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di pagamento nei confronti della pubblica amministrazione; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
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