Cassazione Civile, Ordinanza n. 11223/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., ottenendo un termine per depositare proposta e piano con transazione fiscale. Dopo un lungo periodo di inerzia e a seguito di richiesta di chiarimenti con attualizzazione del piano, il tribunale, all’esito dell’udienza ex art. 162 l.fall., dichiarava inammissibile la domanda di concordato e, con separata sentenza, dichiarava il fallimento della società su istanza del pubblico ministero. La corte d’appello rigettava il reclamo ex art. 18 l.fall. La ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e violazione degli artt. 160, 161 e 162 l.fall., lamentando che la corte territoriale non avesse realmente esaminato le censure sul giudizio del tribunale relativo alle poste attive del piano, alla recuperabilità di crediti e alla disponibilità del garante, assumendo che tale valutazione sconfinasse in un giudizio di convenienza riservato ai creditori e che fosse stata ignorata documentazione integrativa sul versamento di euro 5.000; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1, 5, 6 e 15 l.fall. e mancanza di motivazione sulla dichiarazione di fallimento, sostenendo che mancassero elementi idonei a provare lo stato di insolvenza, confuso con il mero stato di crisi posto a base del concordato, e che la sentenza d’appello si fosse limitata a richiami generici alla decisione di primo grado e alle deduzioni della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in sintesi, che i motivi erano formulati in modo generico, confuso e promiscuo, tali da demandare alla Corte l’individuazione delle singole censure; che il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di merito, attività non consentita in sede di legittimità; che la motivazione della corte d’appello non era mancante o apparente, potendo essere resa anche per relationem alla sentenza di primo grado purché risultasse il percorso argomentativo complessivo; e che, quanto al concordato, il tribunale è legittimato a sindacare non solo la fattibilità giuridica ma anche la fattibilità economica nei limiti della manifesta inettitudine del piano a realizzare la causa concreta della proposta. Non sono state liquidate spese per mancanza di difese degli intimati ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, comma 6, l.fall.
consente il deposito della domanda con riserva e l’assegnazione di un termine per integrare proposta e piano.
art. 162 l.fall.
regola l’udienza e i provvedimenti conseguenti in caso di verifica della domanda di concordato; nel caso, il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda.
art. 18 l.fall.
norma richiamata per il reclamo avverso la decisione del tribunale.
art. 160 l.fall.
richiamato come parametro delle censure sulla disciplina del concordato preventivo.
art. 1 l.fall.
richiamato nel secondo motivo in relazione ai presupposti soggettivi della procedura fallimentare.
art. 5 l.fall.
richiamato in tema di stato di insolvenza, distinto dallo stato di crisi.
art. 6 l.fall.
richiamato nel secondo motivo tra le norme della procedura concorsuale.
art. 15 l.fall.
richiamato nel secondo motivo tra le norme della procedura concorsuale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se rende intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360-bis c.p.c.
richiamato per affermare l’inammissibilità del ricorso alla luce di principi di diritto ormai consolidati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve formulare censure specifiche, distinte e intellegibili: non è ammissibile un motivo che cumuli in modo confuso vizi diversi, rimettendo alla Corte il compito di selezionare e ricostruire le doglianze.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del merito, salvo i limiti rigorosi del vizio motivazionale nei casi estremi di motivazione mancante, apparente o meramente apparente.
- La sentenza d’appello può essere motivata per relationem alla decisione di primo grado o alle difese delle parti, purché il giudice dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e del rigetto dei motivi di gravame; non è necessario confutare analiticamente tutte le argomentazioni svolte dalle parti.
- Nel concordato preventivo il tribunale conserva il potere di verificare la fattibilità giuridica della proposta e anche la fattibilità economica nei limiti della manifesta inettitudine del piano a realizzare la causa concreta dell’operazione, mentre la convenienza della proposta resta rimessa ai creditori.
- Ai fini del sindacato giudiziale sulla proposta concordataria rileva la concretezza della realizzabilità del piano, inclusa la attendibilità delle poste attive e la recuperabilità dei crediti indicati, quando il loro difetto possa rivelare l’inidoneità manifesta del piano stesso.
- La mera distinzione tra stato di crisi e stato di insolvenza non esclude che, una volta ritenuta inammissibile la domanda di concordato e ricorrendone i presupposti, possa essere dichiarato il fallimento/l'apertura della liquidazione giudiziale secondo la disciplina applicabile.
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