Sentenza del 10/05/2018 n. 3119 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accise, dazi e diritti doganali - Pannello modulare LED - Cristalli liquidi - Autonoma importazione - Rileva - Facoltà autonomo utilizzo - Sussiste - Dazio 0% - Legittimo assoggettamento - Sussiste - Mancanza video processore - Non rileva - Ente impositore - Presunzione successivo assemblaggio - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Dazio 14% - Esclusione assoggettamento - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la classificazione doganale di un pannello modulare LED a cristalli liquidi importato senza il video processore integrato. L'amministrazione aveva ritenuto applicabile il dazio del 14%, presumendo che il prodotto fosse destinato a essere successivamente assemblato con il video processore, componente soggetto a tale aliquota. Il ricorrente ha sostenuto invece che il pannello, anche privo del video processore, fosse autonomamente utilizzabile e dovesse quindi essere classificato secondo la voce soggetta al dazio dello 0%.
La decisione
La pretesa dell'amministrazione è stata ritenuta illegittima. Ai fini della classificazione non rileva la mera possibilità di integrare successivamente il pannello con un video processore, quando il pannello importato è già autonomamente utilizzabile. L'ente impositore non ha assolto l'onere probatorio, previsto dall'art. 2697 c.c., di dimostrare che il prodotto fosse necessariamente destinato al successivo assemblaggio. È stato quindi escluso l'assoggettamento al dazio del 14% ed è stata riconosciuta la legittimità dell'applicazione dell'aliquota dello 0%.
Norme richiamate
Regolamento di esecuzione UE 7 febbraio 2012, n. 103/2012
La classificazione doganale deve essere effettuata considerando le caratteristiche oggettive e l'effettiva funzionalità del prodotto importato. Un pannello LED a cristalli liquidi autonomamente utilizzabile non può essere assoggettato al dazio previsto per un prodotto completo o destinato all'integrazione solo sulla base di una successiva possibile trasformazione.
Articolo 2697 del codice civile
Chi pretende il pagamento del dazio deve provare i fatti costitutivi della pretesa. L'amministrazione non può fondare l'applicazione dell'aliquota più elevata su una semplice presunzione di successivo assemblaggio, senza elementi concreti che dimostrino la destinazione o la necessità di integrazione del prodotto.
Massime di principio
- La classificazione doganale deve basarsi sulle caratteristiche e sulla funzionalità del bene nello stato in cui viene importato, non su possibili modifiche o assemblaggi successivi.
- La mera possibilità tecnica di completare o integrare un prodotto non giustifica automaticamente l'applicazione della voce doganale relativa al prodotto completo o al componente soggetto a dazio più elevato.
- Quando il bene importato è autonomamente utilizzabile, tale autonomia costituisce un elemento rilevante per escludere una classificazione fondata sulla presunta destinazione a un successivo assemblaggio.
- L'amministrazione doganale deve fornire una prova concreta della destinazione, dell'uso o dell'assemblaggio successivo su cui fonda l'applicazione dell'aliquota più gravosa; una presunzione non adeguatamente dimostrata non è sufficiente.
- In situazioni analoghe, l'importatore dovrebbe documentare l'autonoma funzionalità del prodotto, le sue caratteristiche tecniche nello stato d'importazione e l'assenza di un obbligo o di una necessità di integrazione con altri componenti.
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