Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24113/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di rapina impropria. Con il primo e il secondo motivo deduceva, in sostanza, l'assenza di prova della minaccia o violenza richiesta dall'art. 628 c.p., sostenendo che gli elementi acquisiti non dimostrassero la condotta tipica e che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse erronea. Tali censure erano già state prospettate in appello e il ricorso mirava, nella sostanza, a ottenere una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa del fatto. Con il terzo motivo introduceva per la prima volta in cassazione una questione non trattata nei precedenti gradi, dunque un novum non devoluto al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in realtà diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione ampia e congrua. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione, in violazione della catena devolutiva e delle regole di cui agli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta come rapina impropria; la Corte non entra nel merito della sussistenza del fatto tipico, ma rileva che la motivazione dei giudici di merito sulla violenza/minaccia e sull'uso dell'arma è congrua e non censurabile in cassazione con una mera richiesta di rivalutazione probatoria.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi nuovi o non devoluti nei precedenti gradi, quando non rispettano la catena devolutiva.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Utilizzato in combinazione con l'art. 606, comma 3, c.p.p. per ribadire che in cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non sottoposte al giudice d'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto l'apparente deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di appello abbia fornito una motivazione ampia, coerente e logicamente congrua sulla sussistenza degli elementi del reato, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso introdotto per la prima volta in cassazione se non è stato devoluto nei precedenti gradi di giudizio, in quanto ciò viola la regola della devoluzione e impedisce il controllo del giudice di legittimità su un punto mai esaminato in appello.
  • In materia di rapina impropria, la verifica della sussistenza della violenza o minaccia e dell'uso dell'arma, se sorretta da motivazione adeguata e fondata su più fonti probatorie, non può essere sovvertita in cassazione mediante una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.