Sentenza del 06/12/2017 n. 5148 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Base imponibile - Valore di aziende - Avviamento - Canone di locazione - Irrilevanza - Reddito prospettico - Media ponderata - Triennio rilevante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore di avviamento di un'azienda compravenduta e, in particolare, la rilevanza del canone di locazione dei locali nella ricostruzione della base imponibile. È stato contestato che il canone potesse essere utilizzato come elemento diretto per determinare il valore dell'avviamento dell'azienda. Il canone, infatti, riflette principalmente il pregio e il valore dell'immobile, mentre per l'azienda costituisce un costo fisso già considerato nei risultati economici. Il reddito prospettico deve quindi essere ricavato dalla redditività effettiva dell'impresa, valutata attraverso i risultati economici del triennio rilevante.
La decisione
La ricostruzione del valore di avviamento deve basarsi sui risultati economici dell'azienda e non sul canone di locazione dei locali, poiché quest'ultimo è già incluso tra i costi dell'impresa e non costituisce un indicatore autonomo della sua produttività. Poiché la redditività risultava sostanzialmente lineare, è stata ritenuta attendibile una media ponderata del 6,23 per cento. Tale percentuale, applicata al fatturato medio del triennio, consente di determinare l'utile prospettico annuo. Il valore dell'avviamento va poi calcolato considerando un periodo di tre anni.
Norme richiamate
Art. 2 del d.P.R. n. 460/1996
Il periodo da considerare per risalire al valore dell'avviamento va fissato in tre anni.
La norma impone di utilizzare un periodo triennale per la determinazione del valore dell'avviamento ai fini fiscali.
Massime di principio
- Nel calcolo dell'avviamento di un'azienda, occorre distinguere il valore dell'immobile dal valore dell'attività esercitata nei locali.
- Il canone di locazione rappresenta normalmente un costo dell'impresa e non può essere utilizzato autonomamente come misura della produttività o dell'avviamento, se i suoi effetti sono già riflessi nei risultati economici.
- Il reddito prospettico deve essere determinato sulla base della redditività effettiva e documentata dell'azienda, preferibilmente attraverso l'analisi dei risultati del triennio rilevante.
- Quando i risultati economici mostrano un andamento stabile o sostanzialmente lineare, una media ponderata dei dati può costituire un criterio attendibile per stimare l'utile prospettico.
- Per la determinazione dell'avviamento deve essere applicato il periodo triennale previsto dall'art. 2 del d.P.R. n. 460/1996, salvo specifiche ragioni giuridiche o fattuali che giustifichino una diversa valutazione.
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