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Sentenza

Sentenza n. 4828/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 4202/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento AGCM di accettazione degli impegni presentati da Bolton Food e chiusura del procedimento senza accertamento della violazione, relativo al claim "grigliato/grigliati" utilizzato per conserve ittiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

IASA ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento AGCM con cui erano stati resi obbligatori gli impegni di Bolton Food e chiuso il procedimento relativo alla possibile ingannevolezza del claim "grigliato" apposto sulle confezioni di prodotti ittici. L'appellante ha dedotto, in sintesi, che la dicitura integrativa "la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura" fosse falsa e inidonea a eliminare l'ingannevolezza, poiché il processo produttivo avrebbe previsto soltanto una marchiatura superficiale ad alta temperatura, della durata di circa due secondi e applicata su un solo lato, con finalità estetica, mentre l'unica cottura effettiva sarebbe stata la sterilizzazione. Sono stati inoltre dedotti il difetto assoluto di istruttoria, per l'asserita acquisizione acritica della relazione di parte e per l'assenza di una verifica autonoma dell'AGCM, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, l'illogicità e l'erroneità della valutazione sull'idoneità degli impegni. È stata altresì contestata la mancata estensione degli impegni ai prodotti di orata e branzino. AGCM e Bolton Food hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse di IASA, sostenendo che essa non fosse destinataria dell'atto e non avesse dimostrato un pregiudizio personale, nonché l'ampia discrezionalità dell'Autorità nella valutazione degli impegni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di inammissibilità, riconoscendo a IASA, quale segnalante e concorrente diretta di Bolton Food nello stesso segmento di mercato, una posizione qualificata e differenziata e un pregiudizio concorrenziale concreto e immediato. Nel merito ha accolto il primo motivo di appello, ritenendo che il provvedimento AGCM e la sentenza del TAR si fondassero sull'erroneo presupposto fattuale dell'esistenza di una fase di grigliatura nel processo produttivo. Dagli atti risultava invece una marchiatura superficiale ad alta temperatura, finalizzata a conferire un aspetto grigliato, mentre il prodotto veniva introdotto crudo nella confezione e la sterilizzazione costituiva l'unica effettiva fase di cottura. La dicitura secondo cui la grigliatura sarebbe stata una fase del processo di cottura non costituiva quindi una precisazione di un'informazione veritiera, ma aggiungeva un'informazione ingannevole a un claim già idoneo a indurre in errore il consumatore medio. Il travisamento manifesto dei fatti rendeva sindacabile la valutazione dell'AGCM nonostante la sua discrezionalità tecnica. Il Collegio ha inoltre ritenuto fondati, in via ulteriore, il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'Autorità si era sostanzialmente limitata a recepire la relazione della controinteressata senza un effettivo autonomo accertamento e non aveva chiarito perché l'impegno non fosse a sua volta ingannevole. È stato ritenuto fondato anche il motivo sull'inidoneità degli impegni a garantire chiarezza informativa; la complessità degli adeguamenti aziendali non poteva giustificare il mantenimento di un messaggio potenzialmente ingannevole. Il quarto motivo, concernente i prodotti di orata e branzino, è stato ritenuto privo di autonoma rilevanza in ragione dell'annullamento già disposto. In riforma della sentenza di primo grado, sono stati annullati gli atti impugnati. AGCM e Bolton Food sono state condannate, ciascuna, al pagamento di 4.000 euro per le spese del doppio grado, mentre le spese tra le altre parti sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 206/2005

    La pratica commerciale è valutata in relazione alla sua idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore medio.

  • art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 206/2005

    È ingannevole la pratica commerciale contenente informazioni false sulle caratteristiche principali del prodotto, comprese le modalità o i metodi di fabbricazione.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 206/2005

    La disciplina rileva anche rispetto alle omissioni o alle modalità di presentazione delle informazioni idonee a indurre in errore il consumatore.

  • art. 27, comma 7, d.lgs. 206/2005

    Consente all'AGCM di rendere obbligatori gli impegni idonei a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale e di chiudere il procedimento senza accertare l'illecito; gli impegni devono tuttavia essere effettivamente idonei a eliminare l'ingannevolezza.

  • art. 9, comma 1, Delibera AGCM n. 25411/2015

    Disciplina il termine per la presentazione degli impegni; le questioni relative alla tempestività non sono state esaminate in appello perché non riproposte.

  • art. 7 Regolamento UE n. 1169/2011

    Le informazioni sugli alimenti non devono essere false, ambigue o fuorvianti, in particolare quanto alle caratteristiche del prodotto e al suo metodo di produzione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto la motivazione dell'accettazione degli impegni non chiariva perché la specificazione proposta non fosse essa stessa ingannevole.

  • art. 7 c.p.a.

    Il processo amministrativo ha carattere soggettivo e richiede la titolarità di una situazione giuridica normativamente qualificata e differenziata.

Massime di principio

  • La legittimazione e l'interesse a impugnare un provvedimento amministrativo possono spettare anche a un soggetto non destinatario diretto dell'atto quando egli sia titolare di una posizione normativamente qualificata e differenziata e alleghi e dimostri un pregiudizio personale, immediato e diretto; tale posizione può sussistere, per un'impresa concorrente, rispetto alla decisione dell'autorità di chiudere un procedimento in materia di pratiche commerciali scorrette.
  • La discrezionalità dell'autorità indipendente nella valutazione dell'idoneità degli impegni non esclude il sindacato giurisdizionale quando la decisione sia fondata su un macroscopico travisamento dei fatti, su una palese illogicità o su un'irragionevolezza manifesta.
  • Gli impegni presentati per rimuovere una pratica commerciale scorretta sono legittimamente accettabili solo se eliminano effettivamente l'ingannevolezza del messaggio; non è sufficiente sostituire un claim con una precisazione che descriva come esistente una caratteristica o una fase produttiva in realtà inesistente.
  • Un'informazione commerciale relativa al metodo di fabbricazione di un prodotto è ingannevole quando attribuisce al prodotto un metodo di cottura non effettivamente utilizzato; una marchiatura superficiale finalizzata a conferire un aspetto visivo non può essere qualificata come fase di cottura in assenza di un concreto accertamento tecnico-fattuale.
  • L'autorità procedente non può limitarsi a recepire acriticamente una relazione di parte per valutare l'idoneità degli impegni, ma deve svolgere un'istruttoria effettiva e formulare una motivazione autonoma, specificando perché la misura proposta elimini i profili di ingannevolezza contestati.
  • La complessità degli adeguamenti aziendali necessari per modificare packaging e comunicazione commerciale non può giustificare l'accettazione di impegni che lascino persistente la potenzialità ingannevole del messaggio.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarieMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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