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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26034/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva tre censure principali: 1) vizio cumulativo di motivazione e contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni del teste Amariel, in particolare riguardo all'affermazione di un pagamento aggiuntivo di 50 euro per ogni polizza (argomento volto a dimostrare compiacenza e consapevolezza dell'anomalia contrattuale); 2) vizio di motivazione per aver basato la valutazione del dolo su una affermazione mai resa dall'imputato (presunte ammissioni sul mancato versamento dei premi); 3) violazione degli artt. 163 e 164 c.p. per omissione di pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con la tesi che precedenti depenalizzati non dovrebbero precludere il beneficio e che, quindi, avrebbe dovuto essere concesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, confermando che la Corte d'Appello aveva adeguatamente valutato e ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste, osservando che la circostanza dei 50 euro non inficiava la ricostruzione logica (anche perché il mancato versamento dei premi aveva portato alla perdita della copertura assicurativa e al sequestro dei veicoli). Sul secondo motivo ha ritenuto che l'inesattezza di una locuzione relativa a presunte 'velate' ammissioni non sia idonea a scardinare la motivazione complessiva: i giudici d'appello avevano comunque evidenziato versioni implausibili e contraddette dagli atti. Sul terzo motivo è stata richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 22533/2018) secondo cui il ricorrente in cassazione non può dolersi della mancata concessione della sospensione condizionale se non aveva impugnato specificamente la motivazione in senso contrario resa dal giudice di merito; nella specie il Tribunale di Cremona aveva motivato il diniego per precedenti e per mancanza di segni di resipiscenza, e la difesa non aveva formulato un gravame specifico su quel punto in appello. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato quale base procedurale per la trattazione con rito cartolare; non oggetto di autonoma interpretazione decisoria nella motivazione

  • art. 163 cod. pen.

    Riferimento alle condizioni soggettive e oggettive per l'applicabilità dei benefici (cumulo/limiti delle pene) rilevanti nella valutazione della sospensione condizionale

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato con riferimento alla possibilità di nuova fruizione del beneficio dopo depenalizzazione/abolitio criminis di una precedente condanna; la Corte osserva però che la mancata impugnazione specifica della motivazione di primo grado su tale punto rende il tema incensurabile in cassazione

  • Sezioni Unite, n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)

    “i casi in cui il giudice di primo o di secondo grado, anche d’ufficio, abbia vagliato l’applicazione dei benefici e, segnatamente, della sospensione condizionale della pena riconoscendola o escludendola, con conseguente facoltà della parte interessata di impugnare specificamente il corrispondente punto della decisione”

    Principio che limita la possibilità di criticare in cassazione la mancata concessione del beneficio se la parte non ha proposto impugnazione specifica e argomentata contro la motivazione di merito che l'ha escluso

Massime di principio

  • Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e non generiche: censure vaghe o aspecifiche sulla motivazione vengono dichiarate inammissibili.
  • Errori terminologici o lievi inesattezze nella motivazione di merito non sono sufficienti a scardinare una decisione quando la valutazione complessiva delle prove risulti coerente e sorretta da elementi contraddittori.
  • Per poter impugnare in Cassazione la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è necessario che la difesa abbia proposto in grado d'appello un gravame specifico e argomentato contro la motivazione che ha escluso il beneficio; l'assenza di tale specifica deduzione rende la questione incensurabile in Cassazione.
  • La mera circostanza che un danneggiato abbia mostrato 'compiacenza' non esclude automaticamente la responsabilità dell'imputato se da altri elementi (es. mancato versamento premi e sequestro dei veicoli) emerge chiaramente il danno o l'anomalia dell'operazione.
  • Conviene sempre contestare in modo puntuale, con riferimenti precisi agli atti e alla motivazione di primo grado, le ragioni che hanno portato al diniego di benefici processuali o sanzionatori per conservare la possibilità di gravame in Cassazione.
  • Questioni di fatto rilevanti (credibilità dei testimoni, ammissioni dell'imputato) richiedono una critica dettagliata e un'argomentazione che mostri in che punto la valutazione di merito sarebbe contraddittoria o illogica; non basta sollevare sospetti o asserire incongruenze generiche.

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