Sentenza n. 2804/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento di non idoneità, per gli accertamenti psicofisici prot. -OMISSIS- emesso in data 25.02.2025 in sede di riesame, dalla Commissione di Riesame per gli accertamenti psico-fisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; - del provvedimento di inidoneità prot. n. -OMISSIS- emesso in data 11.02.2025 dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; - dell’avviso di pubblicazione delle graduatorie di merito e prescrizioni per l’incorporamento al 1 ciclo del 144 corso di formazione, per il concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3.852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale; - della graduatoria finale pubblicata in data 6.03.2025 del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il concorso per titoli per il reclutamento di 3.852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale: - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti dell’odierna ricorrente; NONCHE’ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione conseguenziale, compresa l’ammissione della stessa alla partecipazione alla graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 3852 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul Portale di Reclutamento in data 27.05.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi di non idoneità psicofisica, graduatoria finale e atti connessi del concorso per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psicofisica, confermato in sede di riesame, emesso nell’ambito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale. La non idoneità era stata motivata dalla presenza di un tatuaggio nella regione del polso sinistro, ritenuto visibile con l’uniforme. Sono stati inoltre impugnati l’avviso di pubblicazione delle graduatorie, la graduatoria finale nella parte in cui non comprendeva la ricorrente e ogni atto presupposto e consequenziale, con domanda di accertamento del diritto all’idoneità e all’ammissione alla graduatoria. Il ricorso deduceva vizi di violazione normativa ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio, il TAR ha disposto una verificazione per accertare se sussistesse concretamente la causa di non idoneità e, in particolare, se il tatuaggio fosse visibile e immediatamente riconoscibile come tale. La verificazione ha accertato la completa rimozione chirurgica del tatuaggio e la presenza di esiti cicatriziali classificabili con il codice 182 del d.m. 4 giugno 2014, compatibili con il prosieguo dell’iter concorsuale.
La decisione
Dopo la verificazione, il TAR aveva accolto in via interinale la domanda cautelare ai fini dell’ammissione con riserva al completamento dell’iter concorsuale e aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami. L’amministrazione ha quindi convocato la ricorrente per gli accertamenti attitudinali e, con successiva determinazione del 25 novembre 2025, ha stabilito di avviarla a pieno titolo, anziché con riserva, al primo corso di formazione utile, dando atto dell’accertata idoneità all’esito del prosieguo dell’iter concorsuale. Poiché tale determinazione ha integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio ed entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza originaria dei motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate; le spese di verificazione, quantificate in euro 500, sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
definizione della controversia in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata
Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
artt. 19, 20 e 66 c.p.a.
Sono stati utilizzati dal giudice quale base normativa per disporre la verificazione tecnica finalizzata ad accertare la sussistenza della causa di non idoneità psicofisica.
art. 27, comma 2, c.p.a.
ammissione “con riserva” al completamento dell’iter concorsuale
Ha costituito la base normativa per l’ammissione cautelare interinale della candidata al prosieguo della procedura concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Giustifica l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati relativi alla salute
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento successivo che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, anche se il giudizio era stato originariamente proposto per l’annullamento di atti sfavorevoli.
- Quando la controversia riguarda una valutazione tecnica o sanitaria resa nell’ambito di una procedura concorsuale, il giudice può disporre una verificazione per accertare in concreto la sussistenza della causa di non idoneità contestata.
- L’ammissione cautelare con riserva al prosieguo di una procedura concorsuale può essere disposta quando gli esiti della verificazione escludano, allo stato, la sussistenza della causa di non idoneità e sia necessario consentire la prosecuzione dell’iter nelle more della definizione del giudizio.
- L’adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento di ammissione a pieno titolo al corso di formazione, successivo all’ammissione cautelare con riserva, integra il pieno soddisfacimento della pretesa all’ammissione e determina la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di giudizio possono essere compensate per giustificati motivi, mentre le spese di verificazione possono essere poste a carico dell’amministrazione che vi ha dato causa o che risulta tenuta a sostenerle secondo la valutazione del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →