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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27002/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un medico specializzando per il danno derivante dalla tardiva trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie di settore. La Corte d'appello di Roma, come giudice di rinvio, aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento del risarcimento e aveva regolato le spese di più fasi del giudizio: compensando integralmente le spese dei pregressi gradi e fasi, in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla prescrizione del diritto, ma liquidando per i giudizi di rinvio e per il precedente giudizio di cassazione importi che il ricorrente riteneva inferiori ai parametri tariffari e liquidati in modo globale e non analitico. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c. e dei D.M. n. 37/2018 e n. 55/2014, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto mancante una nota spese e avesse liquidato compensi sotto i minimi tariffari, senza specificare le singole voci. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 92 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., contestando la compensazione delle spese relative ai gradi e alle fasi anteriori per asserita motivazione incongrua.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la liquidazione delle spese operata dalla Corte d'appello perché inferiore ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per il valore della causa e per i giudizi di appello/cassazione. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta la compensazione delle spese dei pregressi gradi e fasi in ragione dell'obiettivo contrasto giurisprudenziale allora esistente sul dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese dei due giudizi di rinvio e del precedente giudizio di legittimità, oltre a porre a carico dell'amministrazione le spese del giudizio di cassazione. Il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese; la liquidazione deve rispettare i parametri applicabili.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di una ragione giustificatrice apprezzabile, quale un obiettivo contrasto giurisprudenziale sulla questione decisiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata definita in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 384, co. 2, c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione limitatamente a un capo.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo per censurare la compensazione delle spese.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla compensazione delle spese.

  • D.M. n. 55/2014

    I compensi dell'avvocato devono essere liquidati entro i parametri minimi e massimi previsti per lo scaglione di valore della controversia.

  • D.M. n. 37/2018

    Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese.

  • legge n. 370/1999, art. 11

    Indicato quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio relativo alla tardiva trasposizione delle direttive comunitarie sui medici specializzandi.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali il giudice deve rispettare i parametri tariffari vigenti, non potendo scendere sotto i minimi previsti per lo scaglione di valore e per il tipo di giudizio, salvo specifiche ipotesi normative.
  • La compensazione delle spese può essere legittimamente disposta quando, al momento della decisione dei gradi precedenti, la questione di diritto era oggettivamente controversa per l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale significativo.
  • Se il capo della decisione impugnata riguarda solo la regolazione delle spese e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.
  • La contestazione della compensazione delle spese deve confrontarsi con la reale situazione di incertezza giurisprudenziale esistente al tempo delle decisioni di merito, poiché tale incertezza può costituire valida ragione di compensazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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