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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33288/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. nei confronti del Lucci per i reati, in concorso con altri, di lesioni gravi (ferimento con arma da fuoco) e di porto e detenzione illegali dell'arma, con l'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p., contestati nel contesto di un regolamento di conti interno al clan Longobardi-Beneduce. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, e 273 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe travisato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Alfano, Savoia, De Luca) e le intercettazioni, che la persona offesa non avrebbe indicato il Lucci come presente all'agguato, e che non sussisterebbe un contributo personale del Lucci alla condotta criminosa (contestazione del concorso e dell'effettivo ruolo nel fatto).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità, rilevando che le censure si risolvevano in una diversa valutazione dei fatti e in affermazioni generiche, non pertinenti ai limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale, che ha evidenziato la convergenza del racconto dei collaboratori Alfano e Savoia e il concreto contributo del Lucci sia nella fase iniziale sia in quella successiva dell'azione delittuosa. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, con rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La circostanza aggravante è stata ritenuta dal Pubblico Ministero come elemento contestuale che qualifica la modalità del reato (con modalità mafiose e per agevolare l'attività del gruppo) e contribuisce alla gravità degli indizi valutati ai fini della misura cautelare.

  • artt. 192, commi 2 e 3 c.p.p.

    art. 192, commi 2 e 3 c.p.p.

    Richiamati dalla difesa come presunte violazioni nella valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto le censure generiche e ha escluso che vi sia stata una violazione formale o una manifesta illogicità della motivazione relativa all'uso delle dichiarazioni dei collaboratori.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni: la Corte ha ritenuto che non sussistano errori di diritto o carenze motivazionali rilevanti per la cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; atto formale inerente alla trattazione del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base giuridica per la condanna alle spese processuali e per l'ingiunzione del versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per rivedere i fatti in senso sostanziale.
  • Le censure sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia devono essere specifiche e dimostrare errori di valutazione o carenze logico-motivazionali del giudice di merito, altrimenti risultano inammissibili.
  • La convergenza di dichiarazioni di più collaboratori e i riscontri esterni adeguati possono fondare la misura cautelare; la Corte valuta la congruenza e la logica della motivazione del giudice di merito.
  • Per ottenere la revoca di una misura cautelare è necessario dimostrare che il giudice ha travisato elementi essenziali o ha adottato una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, non solo prospettare alternative ricostruzioni dei fatti.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di merito delle prove, ma può annullare quando sussistono vizi di diritto o palesi illogicità nella motivazione.
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e ammende; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni generiche.

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