Cassazione Penale, Ordinanza n. 21105/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano dell'11/11/2024. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione erano formulati in modo generico e riproduttivo, poiché sostanzialmente reiteravano i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte rileva inoltre che la decisione di secondo grado aveva già affrontato in modo adeguato sia il profilo della responsabilità sia quello del trattamento sanzionatorio, con motivazione ritenuta immune da illogicità manifesta. I motivi di ricorso sono quindi stati considerati meramente apparenti e non specifici, con conseguente inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi difettassero della specificità richiesta dagli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), c.p.p., perché ripetitivi rispetto all'appello e privi di una critica argomentata alla sentenza di secondo grado. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte d'appello su responsabilità e pena era adeguata e non manifestamente illogica, sicché non ricorreva il vizio denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione richiede un vizio riconducibile a illogicità manifesta; una motivazione adeguata e non illogica non è censurabile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere autonomi, specifici e idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la pedissequa riproposizione delle censure già formulate in appello integra motivi apparenti e non specifici.
- La ripetizione dei motivi di appello, senza una critica argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del fatto o della prova quando la sentenza di merito abbia offerto una motivazione adeguata e non manifestamente illogica su responsabilità e dosimetria della pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se prevista dal provvedimento.
Come è indicizzato
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