Cassazione Civile, Ordinanza n. 10319/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del debitore, di un estratto di ruolo dal quale risultavano un ruolo e due cartelle di pagamento per crediti previdenziali e sanzioni amministrative. Il ricorrente sosteneva di aver appreso casualmente dell'esistenza della pretesa solo consultando l'estratto di ruolo e deduceva la mancata notifica delle cartelle. I giudici di merito avevano dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva rispetto al termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 della l. n. 46 del 1999, escludendo inoltre l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in assenza di una procedura esecutiva già attivata. In cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 100 e 615 c.p.c., assumendo che esistesse un interesse ad agire contro il ruolo, desumibile dall'atteggiamento dell'ente impositore che non aveva sgravato la pretesa e vi aveva anzi insistito. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, richiamando la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretata dalle Sezioni Unite, e affermando che l'impugnazione del solo estratto di ruolo è inammissibile se non è dimostrato uno specifico interesse ad agire, interesse che nel caso concreto non era stato provato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nei processi pendenti, la nuova disciplina sull'estratto di ruolo e sull'interesse ad agire si applichi anche alla fattispecie in esame e che il ricorrente non abbia dimostrato un interesse qualificato all'impugnazione del solo estratto di ruolo. Ha inoltre confermato la correttezza della decisione di merito, osservando che l'azione proposta non poteva servire a rimettere in termini il debitore decaduto dall'impugnazione della cartella. Le spese di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza dell'intervento nomofilattico in corso di causa. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
La Corte lo richiama per escludere la sussistenza dell'interesse ad agire in mancanza della prova di uno specifico pregiudizio giuridicamente apprezzabile derivante dall'estratto di ruolo.
art. 615 c.p.c.
È evocato dal ricorrente come base dell'opposizione, ma la Corte rileva che, senza un interesse qualificato e senza procedura esecutiva attivata, l'impugnazione del solo estratto di ruolo non è ammissibile.
art. 24 della l. n. 46 del 1999
È richiamato dai giudici di merito per affermare la tardività dell'opposizione alle cartelle di pagamento rispetto al termine di quaranta giorni.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte lo considera norma sopravvenuta applicabile ai processi pendenti, che conferma la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e disciplina i soli casi in cui la cartella invalidamente notificata è direttamente impugnabile per la sussistenza di specifiche circostanze che integrano l'interesse ad agire.
art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021
È la disposizione che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973.
l. n. 215 del 2021
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021 che ha introdotto la nuova disciplina sull'estratto di ruolo.
art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
È menzionato per distinguere il ruolo, atto impositivo impugnabile, dall'estratto di ruolo, che è solo un elaborato informatico privo di autonoma pretesa impositiva.
art. 372 c.p.c.
È richiamato dalle Sezioni Unite come possibile veicolo di deposito documentale in cassazione per dimostrare l'interesse ad agire nei processi pendenti.
art. 363, comma 3, c.p.c.
È menzionato in relazione al principio di diritto enunciato nell'interesse della legge dalle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile in quanto mero elaborato informatico ricognitivo degli elementi della cartella, privo di autonoma pretesa impositiva.
- L'impugnazione della cartella o del ruolo per asserita mancata notifica richiede la dimostrazione di uno specifico e attuale interesse ad agire; tale interesse non può essere presunto e va provato dalla parte che agisce.
- Nei processi pendenti la disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo e sull'interesse ad agire si applica fino alla decisione, incidendo sulla pronuncia e potendo essere rilevante anche in cassazione se l'interesse sia dimostrato con i mezzi processualmente consentiti.
- L'azione di accertamento negativo proposta contro il solo ruolo non può essere usata per eludere la decadenza dall'impugnazione tempestiva della cartella di pagamento già conosciuta dal debitore.
- In mancanza di procedura esecutiva già avviata, la mera persistenza della pretesa dell'ente creditore non basta a fondare l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo.
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