Sentenza n. 655/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- dell’11/04/2025 con cui il Comune di Eboli ha rigettato l'istanza prot. n. -OMISSIS- del 28/07/2024 avente per oggetto la richiesta di assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili in -OMISSIS-, con ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale e per il conseguenziale accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in merito alla richiesta di assegnazione dello stallo personalizzato per disabili in favore del ricorrente, secondo quanto dallo stesso richiesto nell'istanza già presentata in data 28/07/2024 e condanna della stessa Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'11 aprile 2025 con cui il comandante della polizia municipale aveva respinto l'istanza del 28 luglio 2024 per l'assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato in prossimità della propria abitazione. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell'art. 11 d.P.R. 503/1996, prospettando una discriminazione indiretta e la mancata rimozione degli ostacoli. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno da ritardo. Nel corso del giudizio, a seguito di un riesame disposto dal Consiglio di Stato in sede cautelare, il Comune ha prima istituito provvisoriamente uno stallo personale con ordinanza dell'11 dicembre 2025 e poi, con ordinanza del 17 febbraio 2026, ha disposto in via permanente l'assegnazione dello stallo richiesto, sulla base della documentazione medico-legale aggiornata, della compatibilità con la viabilità, dell'assenza di alternative e del contemperamento degli interessi coinvolti. Il ricorrente ha quindi insistito esclusivamente per il risarcimento del danno da ritardo e del danno non patrimoniale.
La decisione
La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento comunale del 17 febbraio 2026 ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente mediante l'assegnazione definitiva dello stallo personale. Il giudice ha precisato che non ricorre la cessazione della materia del contendere, poiché restava da decidere la domanda risarcitoria. La domanda di risarcimento del danno da ritardo è stata respinta: il ricorrente non ha allegato né provato un pregiudizio patrimoniale attuale derivante dalla tardiva assegnazione dello stallo. Il Collegio ha richiamato l'art. 30, comma 3, c.p.a., rilevando che il danno da ritardo presuppone la prova di un danno concreto e che, in assenza di un pregiudizio patrimoniale, non sussistono i presupposti per l'accoglimento. È stata respinta anche la domanda di risarcimento del danno esistenziale, poiché l'illegittimità del diniego non dimostra automaticamente un danno-conseguenza. Occorre una specifica allegazione e una prova circostanziata del peggioramento della qualità della vita o dello sconvolgimento dell'esistenza, anche mediante presunzioni plurime, precise e concordanti. Nel caso concreto, tale prova mancava; inoltre, risultavano disponibili altri stalli riservati nel territorio comunale ed era consentita la sosta gratuita nelle aree a pagamento per i titolari del contrassegno di invalidità. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992
Costituisce la base normativa per l'assegnazione di uno stallo di sosta riservato a titolo personale; nel caso concreto, il provvedimento definitivo è stato adottato in esito a una rinnovata istruttoria e al bilanciamento tra le esigenze della persona con disabilità e quelle della collettività.
art. 11 d.P.R. 503/1996
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta discriminazione indiretta e alla mancata rimozione degli ostacoli, ma il giudice non ha deciso nel merito tali censure per la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento.
art. 2-bis l. 241/1990
È stato invocato quale fondamento della domanda di risarcimento del danno da ritardo; la domanda è stata respinta per mancata allegazione e prova di un pregiudizio patrimoniale concreto.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha richiamato la disposizione per affermare che il risarcimento del danno da ritardo non può essere riconosciuto in assenza della prova di un pregiudizio patrimoniale attuale e concreto.
art. 2059 c.c.
Richiamato per affermare che il danno esistenziale richiede la specifica allegazione e prova di un concreto peggioramento della qualità della vita e non può essere riconosciuto in via automatica quale conseguenza dell'illegittimità amministrativa.
art. 2697 c.c.
Impone alla parte che chiede il risarcimento del danno non patrimoniale di allegare e dimostrare la concreta consistenza del pregiudizio; l'allegazione generica e astratta non è sufficiente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per ordinare l'oscuramento delle informazioni relative allo stato di salute.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata determina l'improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse; se resta pendente una domanda risarcitoria, non si determina invece la cessazione della materia del contendere sull'intero giudizio.
- Il risarcimento del danno da ritardo richiede l'allegazione e la prova di un pregiudizio patrimoniale attuale e concreto; la mera inosservanza dei tempi di definizione del procedimento non è sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.
- Il danno esistenziale derivante da un provvedimento amministrativo illegittimo non è in re ipsa: deve essere specificamente allegato e provato nella sua concreta consistenza, dimostrando un peggioramento della qualità della vita o uno sconvolgimento dell'esistenza, anche mediante presunzioni purché plurime, precise e concordanti.
- L'accertamento dell'illegittimità di un diniego amministrativo non comporta automaticamente il risarcimento del danno non patrimoniale, che resta un danno-conseguenza e non una sanzione per l'illegittimità dell'azione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →