Corte di giustizia, Sentenza C-640/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2025. — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea et Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili contre Greentech SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Operazione di vendita riqualificata, da parte delle autorità tributarie, come trasferimento d’impresa non rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA – Assenza di correzione della fattura entro il termine di prescrizione – Impossibilità di recuperare l’IVA pagata a titolo di detta operazione – Principi di effettività e di neutralità fiscale – Rimborso dell’imposta. — Causa C-640/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che la detrazione IVA non può essere utilizzata come rimedio quando l’operazione, a seguito di verifica fiscale, viene qualificata come fuori campo IVA. In tal caso, se il venditore non può più rettificare la fattura e il recupero dell’imposta è impossibile o troppo difficile, il rimedio non è la detrazione, ma la possibilità per l’acquirente di domandare il rimborso direttamente all’amministrazione fiscale. La pronuncia distingue quindi nettamente tra diritto a detrazione e diritto al rimborso dell’IVA indebitamente fatturata.
IVA indebitamente fatturata in una cessione riqualificata come trasferimento d’impresa: il cessionario non ha diritto alla detrazione se l’operazione non è soggetta a IVA, ma deve poter chiedere il rimborso diretto all’amministrazione se il recupero dal venditore è impossibile o eccessivamente difficile.
La questione giuridica
Se i principi di neutralità dell’IVA ed effettività, nonché gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE, ostino a una normativa o prassi nazionale che neghi al cessionario la detrazione dell’IVA pagata a monte su un’operazione poi riqualificata come trasferimento d’impresa fuori campo IVA, quando il venditore non può più rettificare la fattura per scadenza del termine di prescrizione e il cessionario non può recuperare l’imposta dal venditore.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che, se un’operazione è stata definitivamente riqualificata come operazione non soggetta a IVA, il soggetto passivo acquirente non può ottenere la detrazione dell’IVA indebitamente fatturata e pagata a monte, perché tale imposta non era "dovuta" ai fini della direttiva; ciò vale anche se è impossibile o eccessivamente difficile ottenere la restituzione dal venditore. I principi di neutralità ed effettività impongono però che, in simile situazione, l’acquirente possa chiedere direttamente all’amministrazione tributaria il rimborso dell’IVA indebitamente versata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 19 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 29 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 179 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 203 direttiva 2006/112/CE
IVA indebitamente fatturata in una cessione riqualificata come trasferimento d’impresa
La causa, decisa dalla Corte di giustizia in composizione Sesta Sezione, riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie rumena in una controversia tra autorità fiscali e Greentech SA. Il tema è il trattamento dell’IVA pagata su una vendita di attrezzature che l’amministrazione ha successivamente riqualificato come trasferimento di un’universalità parziale di beni non soggetto a IVA.
Fatti e procedimento principale
Greentech aveva acquistato attrezzature da Greenfiber International SA, con fatturazione e versamento dell’IVA all’Erario. In un secondo momento, l’amministrazione tributaria rumena ha ritenuto che l’operazione non costituisse una cessione imponibile, bensì un trasferimento d’impresa ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 7, del codice tributario rumeno, con conseguente recupero presso Greentech dell’IVA a suo avviso indebitamente detratta.
Dopo una sequenza di decisioni interne, Greentech ha sostenuto che la giurisprudenza della Corte, in particolare le sentenze Farkas e PORR Építési Kft., imporrebbe comunque il riconoscimento della detrazione quando il rimborso dell’IVA al destinatario sia impossibile o eccessivamente difficile. Il giudice del rinvio ha però rilevato che, nel frattempo, Greenfiber non poteva più rettificare la fattura per intervenuta prescrizione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale ha chiesto se i principi di neutralità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, insieme agli articoli 2, 19, 168 e 203 della direttiva IVA, ostino al diniego della detrazione dell’IVA assolta su un’operazione poi riqualificata come non imponibile, quando l’imposta è stata già riscossa dallo Stato e il suo rimborso non è possibile secondo il diritto nazionale.
La Corte ha riformulato la questione concentrandosi sul principio di effettività: il punto decisivo era infatti l’impossibilità, per il cessionario, di ottenere la restituzione dal venditore una volta scaduto il termine per rettificare la fattura.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, sulle cessioni di beni effettuate a titolo oneroso;
- l’articolo 19, sul trasferimento di una universalità totale o parziale di beni;
- l’articolo 29, che estende l’articolo 19 alle prestazioni di servizi;
- gli articoli 167, 168 e 179, sul diritto e sulle modalità di detrazione;
- l’articolo 203, secondo cui l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in fattura.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che il diritto a detrazione è parte integrante del meccanismo dell’IVA e non può, in linea di principio, subire limitazioni. Tuttavia, la detrazione riguarda solo l’IVA "dovuta", cioè quella riferita a un’operazione imponibile o comunque dovuta ai sensi della direttiva.
Nel caso di specie, l’operazione tra Greenfiber e Greentech è stata definitivamente qualificata come non soggetta a IVA. Ne consegue che l’IVA addebitata da Greenfiber non era "dovuta" ai fini della direttiva e non può essere portata in detrazione da Greentech.
La Corte distingue quindi chiaramente tra:
- il rimedio della rettifica della fattura da parte dell’emittente, che è la via ordinaria per correggere l’IVA indebitamente fatturata;
- il rimedio del rimborso diretto al destinatario nei casi in cui il recupero dal venditore sia impossibile o eccessivamente difficile.
In tali ipotesi, i principi di neutralità ed effettività impongono agli Stati membri di prevedere strumenti che consentano al destinatario di rivolgersi direttamente all’amministrazione tributaria per ottenere il rimborso dell’IVA indebitamente pagata. Questo però non trasforma una somma non dovuta in un’IVA detraibile: la detrazione resta esclusa quando l’operazione è fuori campo IVA.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di neutralità dell’IVA e di effettività:
- non ostano a una normativa o prassi nazionale che neghi la detrazione dell’IVA pagata a monte su un’operazione riqualificata come non soggetta a IVA, anche se il rimborso dal venditore è impossibile o troppo difficile;
- richiedono tuttavia che il soggetto passivo possa presentare la domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria.
Principi applicativi per la prassi
La pronuncia è rilevante perché separa il piano della detrazione da quello del rimborso dell’IVA indebitamente fatturata. Per gli operatori, ciò significa che la riqualificazione di una cessione come trasferimento d’impresa esclude il diritto alla detrazione, ma non elimina la necessità di garantire un rimedio effettivo per recuperare l’imposta versata in modo indebito.
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