Cassazione Civile, Ordinanza n. 36840/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione dell'estratto di ruolo relativo a due cartelle di pagamento emesse per IRPEF e addizionali regionale e comunale, riferite all'anno d'imposta 2002. Il contribuente ha dedotto, in cassazione, due censure: con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notifica della cartella a mezzo posta sarebbe nulla perché effettuata da soggetto non abilitato; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR, dopo avere ritenuto assorbita ogni altra questione, non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di nullità della cartella per indeterminatezza dei criteri di determinazione del quantum dovuto. Le controparti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973; è stata richiamata altresì la possibilità per il contribuente, ove deduca la mancata conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile, di chiedere la rimessione in termini. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto, con apprezzamento non censurato, la ritualità della notifica e la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle, sicché ogni questione sul contenuto delle stesse risultava assorbita. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambe le controparti e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
È stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per asserita omessa decisione su una questione relativa al contenuto della cartella.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 153 c.p.c.
Richiamato, in base all'orientamento citato, quale possibile rimedio di rimessione in termini in caso di mancata conoscenza dell'atto per causa non imputabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere validamente effettuata anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
- La doglianza sulla invalidità della notifica non può essere accolta quando il giudice di merito abbia accertato la ritualità della notifica e la mancata tempestiva impugnazione dell'atto, poiché tale accertamento di fatto è insindacabile se non specificamente censurato.
- Se la questione relativa al contenuto della cartella resta assorbita da una decisione preliminare sulla tardività dell'impugnazione, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia.
- La mancata effettiva conoscenza dell'atto, ove derivante da causa non imputabile al destinatario, può aprire la via alla rimessione in termini, ma ciò non incide sulla validità astratta del meccanismo notificatorio previsto dalla legge.
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