Cassazione Civile, Ordinanza n. 25520/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una rettifica doganale sul valore di merci importate dalla Cina e dichiarate come indumenti intimi femminili. L'Ufficio doganale, nutrendo dubbi sulla congruità del valore dichiarato, ha attivato il contraddittorio previsto dalla normativa unionale, ha esaminato documentazione integrativa prodotta dall'importatrice e ha poi rideterminato il valore in dogana facendo ricorso a dati statistici estratti dalla banca dati Cognos, ritenendo inattendibile il valore di transazione dichiarato. La contribuente ha impugnato l'avviso di rettifica e ha ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 29 e 30 del Codice doganale comunitario e dell'art. 181 bis del DAC, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la legittimità del metodo statistico usato, svalutando il sistema Cognos e pretendendo requisiti non previsti dalla normativa, oltre a non considerare che il contraddittorio era stato effettivamente svolto e che l'importatrice non aveva fornito elementi idonei a superare i dubbi sull'attendibilità del valore dichiarato. La società resistente ha eccepito inammissibilità e infondatezza del ricorso, sostenendo che l'Ufficio si fosse limitato ad affermazioni generiche e non avesse mosso contestazioni specifiche alla documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla società resistente, ha accolto il ricorso dell'Agenzia e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, rilevando che la CTR aveva erroneamente negato valore al sistema Cognos e aveva trascurato che, nella procedura doganale, tali dati statistici possono essere utilizzati se l'importatore è stato posto in condizione di contraddire e se le giustificazioni fornite non dimostrano la non riconducibilità della transazione ai valori di riferimento. Il giudice di legittimità ha ribadito che il valore di transazione resta il metodo prioritario, ma che l'Amministrazione può ricorrere ai metodi sussidiari quando persistano fondati dubbi, dopo il contraddittorio; ha inoltre valorizzato il precedente giurisprudenziale che riconosce attendibilità al sistema Merce/Cognos. La causa è stata quindi rinviata alla CTR in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio enunciato.
Norme richiamate
art. 29 Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
Il valore di transazione costituisce il criterio prioritario per la determinazione del valore in dogana, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare.
art. 30 Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
Se il valore di transazione non è utilizzabile per fondati dubbi sulla sua attendibilità, si passa ai metodi sussidiari di determinazione del valore in dogana, applicati in sequenza.
art. 31 Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
Rappresenta il metodo ulteriore di determinazione del valore doganale quando non siano praticabili i criteri precedenti.
art. 181 bis Reg. CEE n. 2454/1993 (DAC)
Consente all'autorità doganale, in presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato, di chiedere informazioni complementari e attivare il contraddittorio prima di discostarsi dal valore di transazione.
Massime di principio
- Nella determinazione del valore in dogana il valore di transazione è il criterio generale e prioritario; il ricorso a metodi sussidiari è legittimo solo quando, dopo richiesta di chiarimenti e contraddittorio, permangano fondati dubbi sull'attendibilità del valore dichiarato.
- I sistemi statistici in uso alle autorità doganali, compreso il sistema Cognos, possono essere utilizzati come parametro di controllo e di stima del valore doganale, purché il contribuente abbia avuto concreta possibilità di contestarne i risultati nel procedimento amministrativo.
- La legittimità della rettifica non dipende dalla mera esistenza di dati statistici o dalla loro astratta precisione, ma dalla verifica in concreto della loro utilizzo all'interno di un contraddittorio effettivo e dalla inidoneità delle giustificazioni fornite dall'importatore a spiegare lo scostamento dal valore dichiarato.
- In sede di legittimità, non è consentito ridiscutere il merito in modo generico: occorre censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata in relazione alle norme che si assumono violate.
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