Cassazione Penale, Sentenza n. 34153/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del 13/03/2025 che ha disposto il sequestro preventivo di euro 3.000 in contanti ritenuti provento di reato (art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990) e destinatari dei presupposti di cui all'art. 240-bis cod. pen., in ragione dell'assenza di redditi del ricorrente. Il ricorrente ha contestato l'ascrivibilità della sostanza stupefacente rinvenuta all'esterno dell'abitazione e la qualificazione della somma come provento criminoso, sostenendo che si trattasse di vincite al gioco; ha inoltre censorio il fatto che il GIP abbia semplicemente recepito la richiesta di sequestro del PM.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari reali in Cassazione sia limitato alle violazioni di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p. e a vizi motivazionali radicali; non è ammesso riassumere in cassazione questioni di fatto o rinnovare l'accertamento del fumus o dei presupposti del sequestro quando la motivazione del giudice di merito risulti coerente e sufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (il testo della sentenza riporta una discrepanza tra "euro duemila" e, nel dispositivo, "euro tremila").
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma penale sulle sostanze stupefacenti richiamata per qualificare il reato ipotizzato a carico del ricorrente e giustificare il sequestro del denaro come possibile provento.
art. 240-bis cod. pen.
Norma che consente la confisca per equivalente e che è stata richiamata nella valutazione dei presupposti del sequestro preventivo per sproporzione tra redditi e disponibilita di denaro.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione procedurale sul sequestro preventivo; citata rispetto ai presupposti e all'onere motivazionale del provvedimento cautelare reale.
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Norma processuale speciale richiamata in relazione ai poteri cautelari e alla gestione dei beni connessi ai reati in materia di stupefacenti.
art. 325 cod. proc. pen.
Limitazione dell'impugnazione in Cassazione nei provvedimenti cautelari reali: consentita solo per violazione di legge e connessi vizi motivazionali tali da rendere la motivazione del tutto mancante o incomprensibile.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede l'ammenda a carico del ricorrente per ricorso inammissibile o infondato; usata per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza citata
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov); Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo); Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 (Gabriele)
Precedenti che stabiliscono il principio secondo cui la Cassazione, nei provvedimenti cautelari reali e nel sequestro preventivo, può intervenire solo per violazioni di legge o per vizi motivazionali radicali che rendano incomprensibile il percorso logico-giustificativo del giudice.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è molto limitato: ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p. o per vizi motivazionali radicali. Non è ammesso come mezzo per rinnovare accertamenti di fatto.
- Se il giudice di merito espone ragioni chiare circa la disponibilità dei beni e la sproporzione rispetto ai redditi, il tentativo di qualificare il denaro come "vincita al gioco" richiede prove concrete in sede di merito; argomentazioni generiche non sono sufficienti in Cassazione.
- Per contestare efficacemente un sequestro preventivo occorre indicare in modo specifico e motivato quali parti della motivazione siano viziate o mancanti, dimostrando che la motivazione è del tutto incomprensibile o assente.
- La mancanza di redditi o la documentata sproporzione tra disponibilità liquide e mezzi leciti costituiscono presunzioni idonee a giustificare il sequestro, salvo prova contraria convincente e documentata.
- Ricorsi vaghi o apodittici espongono il ricorrente a condanne per spese e a sanzioni (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale una articolazione puntuale e documentata delle censure.
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