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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34153/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del 13/03/2025 che ha disposto il sequestro preventivo di euro 3.000 in contanti ritenuti provento di reato (art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990) e destinatari dei presupposti di cui all'art. 240-bis cod. pen., in ragione dell'assenza di redditi del ricorrente. Il ricorrente ha contestato l'ascrivibilità della sostanza stupefacente rinvenuta all'esterno dell'abitazione e la qualificazione della somma come provento criminoso, sostenendo che si trattasse di vincite al gioco; ha inoltre censorio il fatto che il GIP abbia semplicemente recepito la richiesta di sequestro del PM.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari reali in Cassazione sia limitato alle violazioni di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p. e a vizi motivazionali radicali; non è ammesso riassumere in cassazione questioni di fatto o rinnovare l'accertamento del fumus o dei presupposti del sequestro quando la motivazione del giudice di merito risulti coerente e sufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (il testo della sentenza riporta una discrepanza tra "euro duemila" e, nel dispositivo, "euro tremila").

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale sulle sostanze stupefacenti richiamata per qualificare il reato ipotizzato a carico del ricorrente e giustificare il sequestro del denaro come possibile provento.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che consente la confisca per equivalente e che è stata richiamata nella valutazione dei presupposti del sequestro preventivo per sproporzione tra redditi e disponibilita di denaro.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Previsione procedurale sul sequestro preventivo; citata rispetto ai presupposti e all'onere motivazionale del provvedimento cautelare reale.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Norma processuale speciale richiamata in relazione ai poteri cautelari e alla gestione dei beni connessi ai reati in materia di stupefacenti.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limitazione dell'impugnazione in Cassazione nei provvedimenti cautelari reali: consentita solo per violazione di legge e connessi vizi motivazionali tali da rendere la motivazione del tutto mancante o incomprensibile.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'ammenda a carico del ricorrente per ricorso inammissibile o infondato; usata per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov); Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo); Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 (Gabriele)

    Precedenti che stabiliscono il principio secondo cui la Cassazione, nei provvedimenti cautelari reali e nel sequestro preventivo, può intervenire solo per violazioni di legge o per vizi motivazionali radicali che rendano incomprensibile il percorso logico-giustificativo del giudice.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è molto limitato: ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p. o per vizi motivazionali radicali. Non è ammesso come mezzo per rinnovare accertamenti di fatto.
  • Se il giudice di merito espone ragioni chiare circa la disponibilità dei beni e la sproporzione rispetto ai redditi, il tentativo di qualificare il denaro come "vincita al gioco" richiede prove concrete in sede di merito; argomentazioni generiche non sono sufficienti in Cassazione.
  • Per contestare efficacemente un sequestro preventivo occorre indicare in modo specifico e motivato quali parti della motivazione siano viziate o mancanti, dimostrando che la motivazione è del tutto incomprensibile o assente.
  • La mancanza di redditi o la documentata sproporzione tra disponibilità liquide e mezzi leciti costituiscono presunzioni idonee a giustificare il sequestro, salvo prova contraria convincente e documentata.
  • Ricorsi vaghi o apodittici espongono il ricorrente a condanne per spese e a sanzioni (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale una articolazione puntuale e documentata delle censure.

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