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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29089/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Gli eredi di un correntista deceduto avevano agito contro la banca deducendo che un rapporto di conto corrente, aperto negli anni Settanta e chiuso nel 2002, non fosse stato validamente regolato per iscritto quanto agli interessi passivi e ad altre condizioni onerose. Sostenevano che la banca avesse applicato unilateralmente interessi debitori ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite, chiedendo l’esibizione degli estratti conto mancanti, la declaratoria di nullità delle clausole e la rideterminazione del saldo, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno. In appello la banca aveva ottenuto una riduzione del saldo riconosciuto ai correntisti, sul rilievo che, mancando parte della documentazione contabile, non potesse essere applicato il criterio del saldo zero e gravasse sugli attori l’onere di provare il fondamento della pretesa. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 119, comma 4, T.U.B., 210 c.p.c. e 2220 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse trascurato la richiesta di esibizione degli estratti conto e avesse erroneamente fatto decorrere la ricostruzione del rapporto dal primo estratto disponibile anziché dall’inizio del rapporto; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi sull’onere della prova, sostenendo che, essendo eredi e non avendo mai ricevuto personalmente la documentazione, l’onere avrebbe dovuto ricadere sulla banca secondo la vicinanza della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nei rapporti di conto corrente bancario, quando il correntista agisce per la ripetizione di somme indebitamente addebitate in presenza di clausole nulle o non pattuite, l’onere probatorio resta a suo carico: non è necessario produrre tutti gli estratti conto del rapporto, ma il ricalcolo può essere effettuato anche con altri elementi probatori e con l’ausilio della consulenza tecnica, purché la prova sia idonea a sorreggere la ricostruzione del saldo. Ha inoltre precisato che l’art. 119 T.U.B. distingue tra consegna periodica degli estratti conto e rilascio della documentazione relativa a singole operazioni degli ultimi dieci anni, sicché non può desumersi un obbligo della banca di conservare e produrre l’intera documentazione contabile sin dall’inizio del rapporto solo perché il conto è stato chiuso da meno di dieci anni. La censura sulla vicinanza della prova è stata ritenuta assorbita e comunque infondata, perché il cliente o i suoi eredi non possono trasferire sulla banca l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 2, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    distingue la consegna periodica degli estratti conto dalla diversa ipotesi della copia della documentazione inerente a singole operazioni degli ultimi dieci anni; non impone la produzione dell’intera documentazione del rapporto sin dall’origine.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    regola il rilascio della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, non la conservazione integrale degli estratti conto per tutto il rapporto.

  • art. 210 c.p.c.

    la richiesta di esibizione non sposta automaticamente l’onere della prova e non conduce, nel caso di specie, all’applicazione del saldo zero.

  • art. 2220 c.c.

    non è interpretato nel senso di imporre alla banca la conservazione e produzione dell’intera documentazione contabile per l’intero rapporto oltre il periodo considerato dalla norma speciale bancaria.

  • art. 2697 c.c.

    l’attore che chiede la ripetizione di somme indebitamente addebitate deve provare il fondamento della propria pretesa e l’assenza di causa giustificativa dei pagamenti; la regola non si inverte per il solo fatto che la domanda abbia contenuto negativo.

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte osserva che il vizio di merito sul ricalcolo non è stato utilmente attivato nei limiti del n. 5.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per le memorie depositate dalla banca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di somme addebitate in forza di clausole nulle o non pattuite, l’onere di allegare e provare il credito restitutorio resta a carico dell’attore, che deve dimostrare la mancanza di una valida causa debendi.
  • La mancata produzione di tutti gli estratti conto non comporta automaticamente l’applicazione del saldo zero: il giudice può ricostruire il rapporto sulla base degli estratti disponibili, di ulteriori prove e della consulenza tecnica, partendo dal primo saldo documentato se non sia provata l’inaffidabilità del saldo iniziale disponibile.
  • Nel rapporto di conto corrente, l’art. 119 T.U.B. non consente di ricavare un obbligo generalizzato della banca di conservare e produrre l’intera documentazione contabile per tutto lo svolgimento del rapporto; la disciplina sulla documentazione delle singole operazioni è distinta da quella sulla consegna degli estratti conto.
  • Il principio di vicinanza della prova non opera per spostare sulla banca l’onere di provare l’insussistenza dell’indebito quando ciascuna parte abbia normalmente accesso ai documenti rilevanti al momento della loro formazione o sottoscrizione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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