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Sentenza

Sentenza n. 1206/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 3405/2024;

Giustizia amministrativa202502125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Sez. staccata di Catania, n. 3405/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (ente del Terzo settore)

Prevale il privato

La controversia

L’ente ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 3405/2024, deducendo implicitamente la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. Nel corso del giudizio, con memoria del 30 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva eseguito il titolo giudiziale, ma ha insistito per la condanna alle spese, poiché l’esecuzione era intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione eseguito, nel corso del giudizio, il titolo oggetto della domanda di ottemperanza. Ha tuttavia condannato l’Amministrazione alle spese processuali sulla base del principio della soccombenza virtuale, ritenendo rilevante che l’adempimento fosse intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, nell’ambito della quale il giudice verifica l’esecuzione del titolo giudiziale e può adottare le conseguenti statuizioni.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale; se l’esecuzione del titolo è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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