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Risoluzione

Risoluzione n. 58 del 24/06/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’abrogazione del regime contabile semplificato della legge n. 662/1996 non incide sugli obblighi contabili degli enti non commerciali che determinano il reddito in modo forfetario ex art. 20 DPR n. 600/1973. Restano quindi fermi gli adempimenti di annotazione delle operazioni Iva e di conservazione della documentazione dei costi deducibili.

Adempimenti contabili degli enti non commerciali

Adempimenti contabili degli enti non commerciali

La risoluzione esamina gli obblighi contabili degli enti non commerciali che determinano il reddito in modo forfetario ai sensi dell’art. 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Il chiarimento nasce dal dubbio circa gli effetti dell’abrogazione, dal 1° gennaio 2008, del regime contabile semplificato previsto dalla legge n. 662 del 1996.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 109-bis del Tuir, ora art. 145. Tali enti sono considerati, ai fini dell’art. 20 del DPR n. 600/1973, quelli che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a:

  • euro 15.493,71, per le attività di prestazione di servizi;
  • euro 25.822,84, negli altri casi.

Il quesito riguarda il richiamo contenuto nell’art. 20, terzo comma, del DPR n. 600/1973 alle disposizioni di cui al comma 166 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disposizione poi inserita in un regime successivamente abrogato dall’art. 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decorrenza 1° gennaio 2008.

Chiarimento interpretativo

La risoluzione precisa che il regime contabile semplificato abrogato dalla legge n. 244/2007 era destinato alle persone fisiche che esercitavano attività di impresa o di lavoro autonomo di minori dimensioni. Gli enti non commerciali non rientravano, per loro natura, tra i destinatari di quel regime, poiché mancavano dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti.

Il richiamo operato dall’art. 20 del DPR n. 600/1973 non ha lo scopo di estendere agli enti non commerciali il regime abrogato, ma serve soltanto a individuare le modalità con cui tali enti devono adempiere agli obblighi contabili. Per questo motivo, l’abrogazione del regime speciale della legge n. 662/1996, conseguente all’introduzione del regime dei contribuenti minimi, non produce effetti sugli adempimenti contabili degli enti non commerciali forfetari.

Obblighi contabili che restano fermi

Gli enti non commerciali di cui all’art. 20, primo comma, del DPR n. 600/1973 restano tenuti a:

  • annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini Iva oppure nell’apposito prospetto riepilogativo conforme al modello approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e relative istruzioni;
  • annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali Iva l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando l’imposta detraibile nel registro di cui all’art. 25 del DPR n. 633/1972 o nel prospetto menzionato; il documento richiama in proposito la circolare ministeriale n. 10/E del 17 gennaio 1997;
  • conservare, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 600/1973, la documentazione degli altri costi che si intenda dedurre ai fini delle imposte sui redditi.

Vigilanza sull’applicazione

La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali e provinciali vigilino affinché le istruzioni e i principi espressi siano puntualmente osservati dagli uffici.

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