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Risoluzione

Risoluzione n. 61 del 28/06/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che gli atti di fusione per incorporazione e di scissione relativi a società titolari di immobili scontano imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L’imposta ipotecaria, in tali casi, è di competenza dell’Ufficio del Territorio perché l’operazione non ha effetti traslativi dei diritti immobiliari. Per le ulteriori questioni su ufficio competente e visto di conformità nelle formalità telematiche, la risoluzione rinvia al parere dell’Agenzia del Territorio, che afferma che ogni formalità di trascrizione costituisce autonomo presupposto impositivo e non si applica la disciplina dell’art. 4 del TUIC riferita a iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni soggette a imposta proporzionale.

Competenza alla riscossione dell’imposta ipotecaria in caso di fusione e scissione

Competenza alla riscossione dell’imposta ipotecaria nelle operazioni di fusione e scissione

La risoluzione esamina un interpello sulla competenza alla riscossione dell’imposta ipotecaria in caso di fusione per incorporazione di una società intestataria di beni immobili e, per analogia, di scissione parziale. Il documento chiarisce il regime fiscale applicabile e individua l’ufficio competente, soffermandosi anche sul caso di formalità telematiche e sulla gestione di più immobili ubicati in ambiti territoriali diversi.

Quesito posto dal notaio

Il notaio istante chiede chiarimenti su tre profili:

  • se la riscossione dell’imposta ipotecaria relativa all’atto di fusione sia di competenza esclusiva degli uffici dell’Agenzia del Territorio;
  • in caso di immobili situati in zone di competenza di uffici diversi, quale ufficio debba riscuotere l’imposta;
  • in caso di registrazione telematica dell’atto, con quali modalità l’ufficio competente debba apporre il visto di conformità all’originale previsto dall’articolo 4 del TUIC.

Chiede inoltre che l’analisi sia estesa alla scissione parziale di società, ritenuta fattispecie speculare alla fusione per incorporazione.

Soluzione prospettata dall’istante

Secondo l’istante:

  • la fusione per incorporazione di una società titolare di immobili non avrebbe natura traslativa;
  • di conseguenza, la riscossione dell’imposta ipotecaria sarebbe di competenza dell’Agenzia del Territorio;
  • se gli immobili fossero localizzati in ambiti territoriali diversi, l’imposta sarebbe comunque dovuta una sola volta.

Per gli altri quesiti non viene proposta una soluzione.

Regime fiscale degli atti di fusione e scissione

L’Agenzia richiama, in via preliminare, il regime delle imposte applicabili agli atti di fusione per incorporazione e di scissione che riguardano società intestatarie di beni immobili. Tali atti sono assoggettati a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sulla base delle seguenti disposizioni:

  • articolo 4, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR: “Fusione tra società, scissione delle stesse (…) euro 168,00”;
  • articolo 4 della Tariffa allegata al TUIC: trascrizione di atti di fusione o scissione di società di qualunque tipo, con imposta di 168 euro;
  • articolo 10, comma 2, del TUIC: imposta dovuta in misura fissa per le volture eseguite in dipendenza di fusioni e scissioni.

Competenza tra uffici dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio

La competenza a riscuotere l’imposta ipotecaria è ripartita dall’articolo 12 del TUIC. In sintesi:

  • gli uffici del registro sono competenti per l’imposta catastale e per l’imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili o costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento, nonché per le trascrizioni relative a certificati di successione;
  • gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l’imposta ipotecaria sulle altre formalità soggette a tale tributo.

Natura della fusione e assenza di effetti traslativi

L’Agenzia fonda la soluzione sull’articolo 2504-bis del codice civile, che stabilisce che la società risultante dalla fusione o l’incorporante assumono diritti e obblighi delle società partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, viene sottolineato che la fusione non va considerata come evento estintivo della società incorporata, ma come vicenda evolutiva del medesimo soggetto, che conserva la propria identità in un nuovo assetto organizzativo. Sono richiamate, in particolare:

  • Cass. 23 gennaio 2007, n. 1476;
  • Cass. SS.UU. 8 febbraio 2006, n. 2637;
  • Cass. 23 giugno 2006, n. 14256.

Da ciò deriva che la fusione non produce effetti traslativi dei diritti immobiliari della società incorporata. Pertanto, ai sensi dell’articolo 12 del TUIC, l’imposta ipotecaria dovuta è di competenza dell’Ufficio del Territorio.

Applicazione alla scissione

La risoluzione estende il medesimo ragionamento anche alla scissione, richiamando la giurisprudenza che la qualifica come operazione similare alla fusione, in particolare Cass. 28 maggio 2001, n. 7219. Anche per la scissione, dunque, la competenza alla riscossione dell’imposta ipotecaria viene ricondotta all’Ufficio del Territorio.

Ulteriori quesiti su più immobili e visto di conformità

Per i quesiti relativi:

  • all’individuazione dell’ufficio competente quando gli immobili sono situati in territori diversi;
  • alle modalità di apposizione del visto di conformità all’originale in caso di registrazione telematica;

l’Agenzia precisa che tali profili non rientrano nella propria competenza diretta nel contesto della risoluzione e richiama un parere della Direzione Centrale Affari Generali e Legali dell’Agenzia del Territorio.

Chiarimenti dell’Agenzia del Territorio sulle formalità di trascrizione

Nel parere richiamato si afferma che il presupposto dell’imposta ipotecaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 347/1990, è l’esecuzione delle formalità nei pubblici registri immobiliari. L’articolo 12 del medesimo testo unico attribuisce agli uffici dei registri immobiliari la competenza per l’imposta ipotecaria sulle altre formalità soggette al tributo.

Ne consegue che, quando in relazione al medesimo atto vengano eseguite più formalità di trascrizione, ciascuna formalità costituisce un autonomo presupposto impositivo ed è soggetta al pagamento del tributo.

Inapplicabilità dell’articolo 4 del TUIC alle trascrizioni

Il parere esclude l’applicabilità dell’articolo 4 del d.lgs. n. 347/1990 nel caso esaminato, osservando che tale norma è riferita specificamente a iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni soggette a imposta proporzionale, e non alle trascrizioni.

La disciplina dell’articolo 4 è ritenuta pertinente solo alle formalità ipotecarie di iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite in virtù non solo del medesimo atto, ma anche dello stesso credito, sempre soggette a imposta proporzionale. La ratio della disposizione è limitare l’assoggettamento a imposta proporzionale a una sola formalità, mentre per le successive è prevista l’imposta fissa.

Secondo il parere richiamato, si tratta quindi di una previsione relativa a fattispecie diversa da quella delle trascrizioni connesse a fusione o scissione.

Esito complessivo

In conclusione, la risoluzione afferma che:

  • gli atti di fusione per incorporazione e di scissione sono soggetti a imposte fisse;
  • la fusione non ha effetti traslativi sui diritti immobiliari e, per questo, l’imposta ipotecaria è di competenza dell’Ufficio del Territorio;
  • la stessa conclusione vale per la scissione;
  • sulle questioni operative ulteriori relative a più immobili e al visto di conformità, viene richiamato il parere dell’Agenzia del Territorio, che considera ogni trascrizione come autonomo presupposto impositivo e esclude l’applicazione dell’articolo 4 del TUIC alle trascrizioni.

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sull’osservanza delle istruzioni e dei principi enunciati nella risoluzione.

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