Risoluzione n. 57 del 23/06/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il limite di 200.000 euro previsto dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 opera come presunzione assoluta di spesa di pubblicità, ma non esclude la deducibilità dell’eventuale eccedenza se il rapporto ha natura effettiva di sponsorizzazione o prestazione pubblicitaria e ricorrono i requisiti ordinari del TUIR. Viene inoltre precisato il trattamento fiscale in capo alle associazioni/società sportive dilettantistiche, anche in relazione al regime agevolato della legge n. 398/1991.
Deducibilità dei corrispettivi per sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche oltre 200.000 euro
Deducibilità dei corrispettivi di sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche oltre il limite di 200.000 euro
La risoluzione n. 57/E del 23 giugno 2010 affronta il trattamento fiscale, ai fini IRES, dei corrispettivi corrisposti in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito di contratti di sponsorizzazione o di altre prestazioni pubblicitarie. Il documento chiarisce in particolare se l’eventuale eccedenza rispetto alla soglia annua di 200.000 euro prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 possa comunque essere dedotta dal reddito d’impresa.
Quesito e soluzione prospettata dal contribuente
L’istante osserva che l’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 considera come spese di pubblicità, fino all’importo annuo complessivo di 200.000 euro, i corrispettivi erogati a società e associazioni sportive dilettantistiche, con conseguente integrale deducibilità ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR.
Il contribuente chiede se i corrispettivi eccedenti tale soglia possano essere ugualmente qualificati come spese di pubblicità e quindi dedotti, purché il contratto presenti tutti i requisiti formali e sostanziali propri di un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria, in particolare la sinallagmaticità delle prestazioni.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama il testo dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, secondo cui il corrispettivo in denaro o in natura erogato a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti indicati dalla norma costituisce, per il soggetto erogante, fino a 200.000 euro annui complessivi, spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto stesso mediante una specifica attività del beneficiario, con deducibilità ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR.
La circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 aveva già precisato che la disposizione introduce una “presunzione assoluta” sulla natura delle somme corrisposte entro il limite indicato, rendendole integralmente deducibili nel periodo di sostenimento oppure in quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi.
Secondo l’Agenzia, la fruibilità dell’agevolazione è subordinata a due condizioni:
- i corrispettivi devono essere destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- deve sussistere una specifica attività del beneficiario a fronte dell’erogazione.
Limite di 200.000 euro e deducibilità dell’eccedenza
L’Agenzia precisa che la norma non introduce un limite massimo alla deducibilità integrale delle somme corrisposte, ma individua soltanto l’importo entro il quale tali somme sono automaticamente qualificate come spese di pubblicità per presunzione assoluta.
Ne deriva che, se il soggetto erogante corrisponde importi superiori a 200.000 euro annui complessivi, l’eccedenza non è esclusa in via automatica dalla deduzione: essa può essere dedotta secondo le regole ordinarie del TUIR, a condizione che il rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali di una sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.
Requisiti ordinari di deducibilità
Per l’eccedenza rispetto alla soglia, l’Agenzia richiama l’applicazione dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, oltre ai principi generali dell’art. 109 del medesimo testo unico. In particolare, devono risultare:
- la competenza del costo;
- la certezza dell’esistenza del costo;
- l’oggettiva determinabilità dell’importo;
- l’inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.
Rilevanza della ratio agevolativa della norma
La risoluzione sottolinea che l’art. 90 della legge n. 289/2002 è diretto ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che trae una parte rilevante delle proprie risorse dalle sponsorizzazioni. Proprio per tale ragione, la norma non viene letta come limite assoluto alla deduzione, ma come meccanismo che individua una fascia agevolata soggetta a presunzione assoluta di natura pubblicitaria.
Trattamento in capo alle società e associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie
Per completezza, la risoluzione richiama anche il trattamento delle somme in capo ai soggetti destinatari dei corrispettivi.
Le società e associazioni sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta, abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 250.000 euro possono optare per il regime di favore della legge n. 398/1991. Tale regime comporta, tra l’altro:
- determinazione agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, applicando ai proventi il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali;
- applicazione del regime speciale IVA di cui all’art. 74, sesto comma, del DPR n. 633/1972;
- agevolazioni ai fini degli adempimenti contabili.
Se tali enti percepiscono le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione e hanno esercitato l’opzione per la legge n. 398/1991, i relativi corrispettivi concorrono al calcolo del limite di 250.000 euro. Il superamento di tale soglia comporta la decadenza dai benefici del regime agevolato e l’applicazione del regime tributario ordinario, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA e degli adempimenti contabili.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude quindi che:
- fino a 200.000 euro annui complessivi i corrispettivi verso società e associazioni sportive dilettantistiche sono qualificati per legge come spese di pubblicità e sono integralmente deducibili;
- l’eventuale eccedenza può essere dedotta secondo le regole ordinarie del TUIR, se il contratto ha effettivamente natura di sponsorizzazione o altra prestazione pubblicitaria e se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 108 e 109 del TUIR;
- sul versante dei soggetti beneficiari, i corrispettivi rientrano nei proventi commerciali rilevanti anche ai fini del limite di 250.000 euro previsto dalla legge n. 398/1991, con possibili conseguenze decadenziali in caso di superamento.
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