Cassazione Civile, Ordinanza n. 15639/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
Il conduttore, dopo aver versato al condominio somme indicate come oneri condominiali relativi all'appartamento locato, ha convenuto davanti al Tribunale la proprietaria dell'immobile e il condominio chiedendo la declaratoria di indebito soggettivo dei pagamenti e la restituzione di Euro 3.976,76, oltre accessori, con riferimento anche a versamenti ulteriori effettuati in date successive. Il Tribunale, su eccezione del condominio, ha dichiarato la propria incompetenza per valore ritenendo competente il Giudice di Pace, poiché la domanda era stata quantificata in un importo inferiore alla soglia e la materia della ripetizione di indebito non sarebbe riservata al tribunale. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto, da un lato, che la domanda comprendeva anche una richiesta di condanna di valore indeterminabile che avrebbe spostato la competenza al giudice superiore; dall'altro, e in modo decisivo, che la pretesa di restituzione derivava da un rapporto locatizio e ricadeva quindi nella competenza del Tribunale ex art. 447-bis c.p.c., indipendentemente dal valore.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza limitatamente al secondo motivo, ritenuto assorbente, affermando che la domanda di ripetizione dell'indebito trae origine dal rapporto di locazione e dalla ripartizione degli oneri condominiali tra locatore e conduttore; perciò la controversia appartiene alla competenza per materia del Tribunale, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., e non del Giudice di Pace anche se il valore è inferiore alla soglia. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, con ordine di riassunzione della causa nel termine di legge, annullamento della statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza impugnata e condanna dei resistenti, in solido, alle spese del regolamento, distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 447-bis c.p.c.
Attribuisce al tribunale la competenza nelle controversie in materia di locazione, comodato e affitto; la Corte lo applica anche alla domanda di ripetizione di somme fondata sul rapporto locatizio e sulla disciplina degli oneri condominiali.
art. 38 c.p.c.
Richiamato solo implicitamente nel contesto dell'eccezione di incompetenza sollevata in prima udienza e della decisione del tribunale sulla competenza.
art. 2697 c.c.
Non è oggetto della decisione, ma la sentenza richiama il criterio del petitum e della causa petendi per la determinazione del valore della causa, in relazione alla domanda proposta.
Massime di principio
- Ai fini della competenza, il valore della causa va determinato avuto riguardo al petitum economico e alla causa petendi, ma quando la domanda richiede una pronuncia che investe in via necessaria la fondatezza di un rapporto riservato a una specifica materia, prevale la competenza per materia.
- Le controversie di ripetizione di somme versate in connessione a un rapporto di locazione rientrano nella competenza del tribunale ex art. 447-bis c.p.c., anche se l'importo domandato è inferiore al limite di competenza per valore del giudice di pace.
- Quando la pretesa restitutoria presuppone la verifica della spettanza o meno di oneri economici collegati al rapporto locatizio, tale verifica costituisce oggetto centrale della domanda e non mero antecedente logico, con conseguente attrazione della controversia nella competenza speciale del tribunale.
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