Cassazione Civile, Ordinanza n. 16229/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
Un assicurato aveva chiesto in giudizio il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza agricola per il mancato raccolto di arance, deducendo danni da eventi atmosferici verificatisi tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 in un fondo sito in territorio di Regalbuto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello, all'esito di nuova CTU, aveva riformato la decisione e condannato l'assicuratore al pagamento di euro 258.380,59 oltre interessi e rivalutazione, ritenendo provato il nesso tra eventi meteo e danno e interpretando la copertura assicurativa come riferita al tipo di produzione assicurata, non all'intera vegetazione del fondo. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ultrapetizione per avere la Corte d'appello liquidato un danno civilistico invece dell'indennizzo di polizza, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) violazione delle regole ermeneutiche del contratto assicurativo e omesso esame di fatti decisivi, per non avere applicato le clausole di polizza sulla garanzia "siccità", sulla franchigia e sul limite massimo di indennizzo; 3) violazione delle norme su obbligazioni e assicurazione, per avere qualificato la prestazione dell'assicuratore come debito di valore e disposto rivalutazione e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello non aveva alterato petitum e causa petendi, avendo riconosciuto comunque un indennizzo assicurativo secondo polizza; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure riguardavano in realtà la quantificazione dell'indennizzo, questione di merito e per di più nuova, non adeguatamente allegata come dedotta nei gradi di merito; ha respinto il terzo motivo ribadendo che, nell'assicurazione contro i danni, il debito dell'assicuratore ha natura di debito di valore fino alla liquidazione, con conseguente rivalutazione e solo dopo liquidazione applicazione degli interessi moratori. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va denunciato come error in procedendo; non sussiste se il giudice non attribuisce un bene diverso da quello domandato e non modifica petitum e causa petendi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non è il mezzo corretto per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c., che attiene a un vizio processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro corretto per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 1362 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione della polizza, ma la Corte ha ritenuto che la censura investisse in realtà la quantificazione dell'indennizzo e non un vero errore ermeneutico.
art. 1363 c.c.
come per l'art. 1362 c.c., la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito della quantificazione, non all'interpretazione testuale del contratto.
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che la prestazione dell'assicuratore fosse una comune obbligazione risarcitoria da inadempimento.
art. 1223 c.c.
richiamato dalla ricorrente per escludere rivalutazione e cumulo, ma non accolto.
art. 1224 c.c.
gli interessi moratori o il maggior danno decorrono, secondo la Corte, dal momento in cui il debito indennitario è liquidato e diventa obbligazione di valuta.
art. 1282 c.c.
richiamato dalla ricorrente nella tesi sull'obbligazione di valuta, ma non accolto.
art. 1905 c.c.
richiamato come norma di riferimento dell'assicurazione contro i danni; la Corte lo collega alla natura reintegratoria dell'indennizzo.
art. 1908 c.c.
richiamato dalla Corte per affermare che l'indennizzo assicurativo, fino alla liquidazione, ha natura di debito di valore.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 175 c.p.c.
richiamato in relazione al dovere del giudice di evitare attività processuali superflue e garantire ragionevole durata del processo.
art. 127 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per la gestione del processo in funzione di ragionevole durata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere utilmente dedotta come violazione di legge sostanziale, ma va prospettata come error in procedendo; inoltre, non ricorre ultrapetizione quando il giudice decide entro i confini di petitum e causa petendi, riconoscendo il bene richiesto secondo il rapporto dedotto in giudizio.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che introducono questioni nuove o che non risultano trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito e in quale atto ciò sia avvenuto.
- Nell'assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo ha natura di debito di valore fino al momento della liquidazione; solo da tale momento il debito si converte in obbligazione di valuta, con conseguente applicazione degli interessi moratori o del maggior danno.
- La censura che formalmente invochi violazione delle regole ermeneutiche del contratto, ma in sostanza miri a contestare la quantificazione dell'indennizzo sulla base di clausole di polizza, investe un accertamento di merito sottratto al sindacato di legittimità se non dedotta nei gradi precedenti.
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