Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23559/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferrera impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 22/11/2023 che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 Ord. pen. e aveva dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., per presenza di pena residua superiore a due anni. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge riguardo al diniego dell'affidamento, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato il positivo andamento del programma terapeutico in comunità; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per la declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare, lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto rinviare il giudizio in attesa dell'esito delle istanze di fungibilità e di liberazione anticipata che avrebbero potuto ridurre la pena residua sotto i due anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale non era obbligato a rinviare il procedimento e doveva decidere allo stato degli atti. Il primo motivo è stato respinto perché il Tribunale aveva motivato congruamente il diniego dell'affidamento, fondandolo sulla propensione a delinquere desumibile dai reati successivi e dalle condanne in primo grado, dalla scarsa frequentazione con il Ser.D. e dal limitato periodo trascorso nella comunità terapeutica (solo due mesi), circostanze che non consentivano un affidabile giudizio prognostico di non recidiva. La valutazione di merito è stata ritenuta logica e non sindacabile in cassazione se non per vizi di motivazione che qui non sono stati riscontrati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art.47 Ord. pen.

    Regola l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte evidenzia che rileva l'evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto e che occorrono elementi positivi e concreti per una prognosi favorevole alla misura alternativa; la valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo motivazione e logicità.

  • art.47-ter Ord. pen., comma 1-bis

    Disciplina la detenzione domiciliare; è applicata la regola di ammissibilità in presenza di pena residua non superiore a due anni. La Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità quando la pena residua risultava superiore a due anni e ha precisato che il giudice non è tenuto a sospendere il procedimento in attesa di possibili riduzioni future della pena.

  • art.606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e) richiamate dal ricorrente); la Corte ha valutato i motivi alla luce di questi parametri e ne ha dichiarato uno manifestamente infondato e l'altro infondato nel merito.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite di riproduzione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale disposizione.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 Ord. pen. è necessario dimostrare un'evoluzione positiva della personalità successiva al fatto con elementi concreti e documentati (es. lunga partecipazione a programmi terapeutici, valutazioni del Ser.D., programmi consolidati).
  • La valutazione sulla concessione delle misure alternative è largamente rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizio di legge o gravità/manifesta illogicità della motivazione, non per rivedere la valutazione prognostica sui fatti.
  • Se la detenzione domiciliare è subordinata al requisito della pena residua non superiore a due anni (art.47-ter, comma 1-bis), il giudice può dichiarare inammissibile la domanda sulla base dello stato attuale della pena residua e non è obbligato a rinviare l'udienza in attesa di eventuali provvedimenti che potrebbero ridurla.
  • La presenza di condanne o procedimenti per reati che denotano particolare allarme sociale può giustificare il diniego di misure alternative per il rischio di recidiva, specie se non vi sono elementi positivi sufficienti a smentire tale rischio.
  • In cassazione, per evitare il rigetto e la condanna alle spese ex art.616 c.p.p., il ricorrente deve formulare censure che evidenzino profili di illegittimità rilevanti e vizi di motivazione non meramente sostitutivi della valutazione di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.