Cassazione Penale, Sentenza n. 24363/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Parma n. 2032/2019 del 19/12/2019, che aveva condannato OUAQIT per un delitto di stupefacenti (divenuta irrevocabile il 06/06/2020). Il ricorrente deduce violazioni dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. (contestando la valutazione della conoscenza del procedimento da parte sua, con particolare riferimento a fatti del maggio 2019) e dell'art. 606 co.1 lett. b) in relazione all'art. 629-bis co.2 c.p.p. (sottolineando che la conoscenza dell'atto di accusa non può essere ricavata da mere notifiche al difensore d'ufficio e che la fuga non prova necessariamente la consapevolezza dell'imputazione). Il ricorrente lamenta che la nuova ordinanza si fonda sul medesimo presupposto già censurato nella precedente sentenza di annullamento.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello di Bologna avesse fornito una nuova e congrua motivazione sulla effettiva conoscenza del procedimento da parte del ricorrente, superando l'errore formale posto a base del precedente annullamento. La Corte territoriale ha valutato insieme vari elementi oggettivi (controllo stradale del 14/05/2019 con fuga dei presenti e rinvenimento di documenti riferibili a OUAQIT; intercettazioni telefoniche di maggio 2019 con chiamata che informava della presenza della polizia e la risposta del ricorrente di volersi "scappare"; intervento dei Carabinieri nella casa della sorella il 17/05/2019 con conseguente fuga ed espatrio; conversazioni della sorella che indicavano il contatto con un avvocato per andare a consultare il fascicolo a Parma e la concomitanza di altri arresti) e ha concluso per la piena consapevolezza e la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.
Motivazione del ricorso di cassazione per presunta violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse nuova, coerente e congrua, rendendo infondato il motivo dedotto.
art. 606 co.1 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'art. 629-bis: concerne l'erronea applicazione di norme sul procedimento di rescissione del giudicato. La Corte ha ritenuto assodata la conoscenza effettiva del procedimento per fatti obiettivi, escludendo la possibilità di prevalere dell'eccezione sollevata dal ricorrente.
art. 629-bis co.2 cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine ai presupposti per la rescissione del giudicato per mancata conoscenza dell'atto di accusa; la Corte ha ritenuto che la conoscenza effettiva fosse dimostrata da elementi fattuali complessivi e non potesse essere esclusa dal ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma per l'uso abusivo o colposo del rimedio; applicata per imporre al ricorrente il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende in ragione della inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa evidenziati.
Cass. Sez. 6, sent. n. 12611/2020 (giurisprudenza)
Citata dal ricorrente per sostenere che la fuga alla vista della polizia non equivale necessariamente alla consapevolezza di essere oggetto di indagini; la Corte di legittimità ha però ritenuto il caso diverso: qui la fuga è accompagnata da altri elementi oggettivi che ne provano la finalità di sottrarsi alla conoscenza del procedimento.
Cass. Sez. 6, sent. n. 43140/2019 (giurisprudenza)
Riferita in tema di "sistema di conoscenza legale" e notifica regolare; la Corte ha rilevato che, nel caso, la conoscenza effettiva non si fonda su notifiche formali ma su comportamenti e riscontri oggettivi.
Corte Cost. sent. 13/06/2000, n. 186 (giurisprudenza costituzionale)
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o colposi; utilizzata come parametro per la valutazione della colpa ai fini dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La mera fuga non è automaticamente prova della conoscenza dell'imputazione, ma se accompagnata da elementi oggettivi e coerenti (intercettazioni, rinvenimento di documenti, contatti che indicano consapevolezza, contestuali arresti di altri indagati) può essere valutata come prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento.
- Per la rescissione del giudicato per mancata conoscenza dell'atto di accusa è necessario un accertamento rigoroso della conoscenza effettiva: la notifica al difensore d'ufficio di un latitante non è di per sé sufficiente a provare o escludere tale conoscenza.
- Se la corte territoriale fornisce una motivazione nuova, coerente e basata su elementi obiettivi, la cassazione per vizio di motivazione è difficilmente accoglibile; il ricorrente deve addurre elementi nuovi o dimostrare l'insussistenza dei fatti ritenuti probatori.
- La riproposizione di argomentazioni già esaminate senza elementi nuovi comporta il rischio di inammissibilità e, se emerge colpa nella proposizione del ricorso, l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In situazioni analoghe, valutare sempre il contesto fattuale nella sua globalità (tempistica degli eventi, comunicazioni intercettate, comportamenti di terzi connessi) prima di dedurre la mera fuga come segno di ignoranza del procedimento.
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