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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46144/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Enna che aveva respinto il riesame del sequestro preventivo (finalizzato alla confisca) di contributi e somme per presunta concorso in truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Il Tribunale aveva ritenuto il fumus commissi delicti perché la ricorrente, in qualità di amministratrice della società agricola, avrebbe sottoscritto domande che rappresentavano condizioni inesistenti (dichiarandosi affittuaria di fondi rustici di cui non aveva disponibilità) e mancava il titolo abilitante per la richiesta del contributo. La difesa ha sostenuto che la documentazione non dimostra rappresentazioni non corrispondenti al vero, che i suoli potevano essere nella disponibilità della società nonostante irregolarità formali e che la ricorrente si era limitata a sottoscrivere le domande come amministratrice non potendo essere ritenuta responsabile per atti traslativi posti in essere da altri.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile percheé estraneo ai casi di "violazione di legge" ammessi per il ricorso per cassazione: la doglianza era in realtà una censura di travisamento della prova e di manifesta illogicità della motivazione, vizi non riconducibili al profilo di "violazione di legge" secondo l'art. 325 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata. Inoltre il ricorso veniva ritenuto non specifico e volto a sollecitare una rivalutazione della gravità indiziaria, cioè una rivalutazione probatoria non consentita in questa sede. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    Norma sostanziale contestata: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la sentenza rileva che i fatti dedotti potevano rientrare in questa ipotesi in relazione alle domande di contributo formalmente sottoscritte dall'amministratrice

  • art. 324 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla funzione del Tribunale come giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Definisce i casi di "violazione di legge" che giustificano il ricorso per cassazione; la Corte ricorda che non rientrano in tale nozione contraddittorietà o travisamento della prova

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Motivo di merito relativo al travisamento della prova o alla valutazione delle prove; la Corte osserva che le doglianze qui esposte attengono a profili che dovrebbero essere svolti secondo i rimedi previsti dall'art. 606 e non come presunta violazione di legge ai sensi dell'art. 325

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiesta di specificità del motivo: la Corte rileva che il ricorso non è specifico dovendo riproporre e reiterare doglianze già trattate in sede di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Dispositivo che consente la condanna per spese e l'irrogazione di ammenda per ricorso inammissibile ritenuto presentato con colpa; applicato per la condanna della ricorrente a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per "violazione di legge" non è lo strumento per impugnare una presunta errata valutazione delle prove o un travisamento dei fatti: tali censure attengono al merito e, se rilevanti, devono essere formulate con i motivi specifici previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Quando si impugna una decisione che ha motivato il fumus commissi delicti per misure cautelari reali, è essenziale limitarsi a censurare vizi di diritto (p. es. assenza totale della motivazione, contraddittorietà normativa) e non chiedere una riconsiderazione della gravità indiziaria o della valutazione degli elementi probatori.
  • I motivi in Cassazione devono essere "specifici" e ben inquadrati nelle ipotesi di ammissibilità previste dalla legge; la mera reiterazione di argomentazioni già respinte in sede di merito o la richiesta di nuova valutazione probatoria rendono il ricorso inammissibile.
  • Proporre un ricorso manifestamente improprio o fuori dai casi di legge può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di ammende: valutare attentamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
  • In presenza di misure cautelari reali, la parte che contesta la disponibilità di beni o la titolarità dei diritti d'uso dovrebbe focalizzarsi sulla dimostrazione oggettiva dell'inesistenza dei presupposti giuridici per il provvedimento (vizi di diritto o di motivazione formale), evitando censure esclusivamente probatorie

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