Cassazione Penale, Sentenza n. 46144/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Enna che aveva respinto il riesame del sequestro preventivo (finalizzato alla confisca) di contributi e somme per presunta concorso in truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Il Tribunale aveva ritenuto il fumus commissi delicti perché la ricorrente, in qualità di amministratrice della società agricola, avrebbe sottoscritto domande che rappresentavano condizioni inesistenti (dichiarandosi affittuaria di fondi rustici di cui non aveva disponibilità) e mancava il titolo abilitante per la richiesta del contributo. La difesa ha sostenuto che la documentazione non dimostra rappresentazioni non corrispondenti al vero, che i suoli potevano essere nella disponibilità della società nonostante irregolarità formali e che la ricorrente si era limitata a sottoscrivere le domande come amministratrice non potendo essere ritenuta responsabile per atti traslativi posti in essere da altri.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile percheé estraneo ai casi di "violazione di legge" ammessi per il ricorso per cassazione: la doglianza era in realtà una censura di travisamento della prova e di manifesta illogicità della motivazione, vizi non riconducibili al profilo di "violazione di legge" secondo l'art. 325 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata. Inoltre il ricorso veniva ritenuto non specifico e volto a sollecitare una rivalutazione della gravità indiziaria, cioè una rivalutazione probatoria non consentita in questa sede. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p.
Norma sostanziale contestata: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la sentenza rileva che i fatti dedotti potevano rientrare in questa ipotesi in relazione alle domande di contributo formalmente sottoscritte dall'amministratrice
art. 324 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla funzione del Tribunale come giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali
art. 325, comma 1, c.p.p.
Definisce i casi di "violazione di legge" che giustificano il ricorso per cassazione; la Corte ricorda che non rientrano in tale nozione contraddittorietà o travisamento della prova
art. 606, lett. e), c.p.p.
Motivo di merito relativo al travisamento della prova o alla valutazione delle prove; la Corte osserva che le doglianze qui esposte attengono a profili che dovrebbero essere svolti secondo i rimedi previsti dall'art. 606 e non come presunta violazione di legge ai sensi dell'art. 325
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiesta di specificità del motivo: la Corte rileva che il ricorso non è specifico dovendo riproporre e reiterare doglianze già trattate in sede di merito
art. 616 c.p.p.
Dispositivo che consente la condanna per spese e l'irrogazione di ammenda per ricorso inammissibile ritenuto presentato con colpa; applicato per la condanna della ricorrente a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per "violazione di legge" non è lo strumento per impugnare una presunta errata valutazione delle prove o un travisamento dei fatti: tali censure attengono al merito e, se rilevanti, devono essere formulate con i motivi specifici previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Quando si impugna una decisione che ha motivato il fumus commissi delicti per misure cautelari reali, è essenziale limitarsi a censurare vizi di diritto (p. es. assenza totale della motivazione, contraddittorietà normativa) e non chiedere una riconsiderazione della gravità indiziaria o della valutazione degli elementi probatori.
- I motivi in Cassazione devono essere "specifici" e ben inquadrati nelle ipotesi di ammissibilità previste dalla legge; la mera reiterazione di argomentazioni già respinte in sede di merito o la richiesta di nuova valutazione probatoria rendono il ricorso inammissibile.
- Proporre un ricorso manifestamente improprio o fuori dai casi di legge può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di ammende: valutare attentamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
- In presenza di misure cautelari reali, la parte che contesta la disponibilità di beni o la titolarità dei diritti d'uso dovrebbe focalizzarsi sulla dimostrazione oggettiva dell'inesistenza dei presupposti giuridici per il provvedimento (vizi di diritto o di motivazione formale), evitando censure esclusivamente probatorie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45916/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45917/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45918/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45919/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45920/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45921/2023 del 15/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →