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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27849/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un partecipante per il pagamento di somme dovute in base alla delibera di approvazione del consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018. Il condomino aveva proposto opposizione deducendo di avere già versato una somma idonea a estinguere i debiti risultanti dal consuntivo e sostenendo che alcune poste richieste riguardavano gestioni precedenti al 2017, per le quali non sarebbe stata fornita adeguata prova. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi respinto l'appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi sostanziali: violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per errata valutazione dell'estinzione del debito e dell'onere probatorio; violazione degli artt. 1135 c.c. e 63 disp. att. c.c. per asserita impossibilità dell'assemblea di deliberare o riconoscere debiti relativi a gestioni pregresse senza specifiche delibere; violazione dell'art. 1137 c.c. per avere il tribunale valorizzato la mancata impugnazione della delibera, ritenuta irrilevante dal ricorrente perché il credito sarebbe stato comunque non documentato. La Corte ha esaminato congiuntamente tali motivi e li ha ritenuti inammissibili, rilevando che il rendiconto approvato dall'assemblea, comprensivo anche di residui passivi di annualità pregresse, costituiva titolo sufficiente del credito condominiale e che, in opposizione a decreto ingiuntivo, il condominio assolve l'onere probatorio producendo la deliberazione assembleare di approvazione e i relativi documenti. Poiché la delibera non era stata impugnata, benché il condomino avesse partecipato all'assemblea, essa era divenuta definitiva e non poteva essere ulteriormente contestata in sede di opposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La decisione si fonda sul principio secondo cui la delibera assembleare di approvazione del rendiconto e della ripartizione delle spese, ove non impugnata, costituisce titolo idoneo del credito condominiale e delimita l'opposizione a decreto ingiuntivo alla sola verifica della persistente validità della deliberazione e della relativa ripartizione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il condominio assolve il proprio onere producendo delibera assembleare e documenti di spesa.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa vizi utili a superare il valore probatorio della delibera approvata.

  • art. 1135 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la possibilità di deliberare su debiti di gestioni pregresse; la Corte richiama invece la funzione dell'assemblea nell'approvazione del rendiconto.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    invocato in relazione alla prova e al recupero delle spese condominiali; la Corte valorizza la delibera approvata come titolo del credito.

  • art. 1137 c.c.

    la mancata impugnazione della delibera assembleare ne determina il consolidamento e impedisce ulteriori contestazioni nel giudizio di opposizione.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibili i motivi, perché contrastanti con principi già consolidati.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso manifestamente infondato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio su proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, il condominio prova il proprio credito producendo la delibera assembleare di approvazione del rendiconto e i relativi documenti di spesa; tale produzione è sufficiente a fondare il monitorio e la condanna.
  • La delibera condominiale di approvazione del consuntivo, una volta validamente adottata e non impugnata, costituisce titolo sufficiente del credito verso il singolo condomino e non può essere rimessa in discussione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo se non nei limiti della verifica della sua perdurante validità.
  • L'approvazione del rendiconto annuale attribuisce forza vincolante all'accertamento collegiale delle spese e determina, per i condomini, l'obbligo di contribuire ai costi comuni, anche quando il rendiconto includa residui passivi di precedenti gestioni.
  • Le censure che mirano a contestare nel merito la debenza delle somme, in presenza di una delibera non impugnata, non superano il consolidamento dell'atto assembleare e possono essere dichiarate inammissibili perché contrastano con orientamenti giurisprudenziali già stabilizzati.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiDecreto ingiuntivo
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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