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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22878/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che dispone la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, deducendo: 1) violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69/2005 perché sarebbe pendente in Italia (Procura europea di Napoli) un procedimento per i "medesimi fatti" (rischio di ne bis in idem) e quindi sarebbe applicabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna; 2) violazione degli artt. 6 e 17 della legge n. 69/2005 per eccessiva genericità del mandato d'arresto europeo (descrizione insufficiente delle condotte e arco temporale troppo ampio) con lesione del diritto di difesa e impossibilità di valutare anche questioni come la prescrizione; denuncia inoltre una impropria attribuzione del procedimento alla Procura tedesca/EPPO.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte Suprema ha ritenuto infondati i motivi: 1) il motivo di rifiuto facoltativo per pendenza in Italia richiede un conflitto attuale e concreto e la volontà effettiva dell'autorità nazionale di esercitare la propria potestà punitiva; la mera pendenza non basta. Nel caso specifico il mandato è stato emesso su richiesta dell'EPPO (art. 33 Regolamento 2017/1939/UE) per un contesto fattuale più ampio e in fase avanzata; la Procura europea di Napoli ha dichiarato di non voler procedere in favore della Germania salvo riallocazione delle posizioni in caso di sovrapposizioni, sicché non sussisteva conflitto concreto. Inoltre, le questioni di riparto e coordinamento tra uffici EPPO spettano all'EPPO e non al giudice della consegna. 2) Quanto alla presunta genericità, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto la descrizione del mandato sufficiente ai fini del controllo formale della sussistenza dei requisiti (contesto associativo, ruolo dell'indagato, periodo temporale, norme applicabili, pena prevista); il giudice della consegna non sindaca il merito. La censura sulla prescrizione è irrilevante perché la prescrizione non costituisce più motivo obbligatorio di rifiuto. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69/2005

    Prevede il motivo facoltativo di rifiuto della consegna se il reato è commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto; la Corte ne interpreta l'applicazione come subordinata a un conflitto concreto e alla valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione, non alla sola mera pendenza di un procedimento.

  • artt. 6 e 17, legge 22 aprile 2005, n. 69

    Disciplina il contenuto formale del mandato d'arresto europeo e le modalità di verifica da parte dell'autorità dello Stato richiesto; la sentenza conferma che il controllo è limitato alla verifica della sufficienza descrittiva del mandato, non a un sindacato sul merito.

  • Regolamento (UE) 2017/1939 (istituzione della Procura europea) art. 33

    Il mandato è stato emesso su richiesta dell'EPPO; la competenza e il coordinamento fra uffici delegati EPPO (anche tra Stati membri) esulano dalla valutazione del giudice della consegna, che non può dirimere conflitti interni all'EPPO.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (art. 2 e art. 4)

    Definisce l'elenco dei reati rilevanti e i motivi di non esecuzione (art. 4); la Corte di giustizia ha interpretato l'art. 4 come riconoscente un margine discrezionale all'autorità di esecuzione nella valutazione del rifiuto facoltativo.

  • Direttiva 2017/1371/UE (P.I.F.) e d.lgs. 14/07/2020 n. 75

    Contestualizzano le fattispecie che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e giustificano la competenza dell'EPPO per reati transnazionali di frode IVA.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha limitato il sindacato del giudice della consegna, circoscrivendolo al controllo formale e descrittivo del mandato e non alla verifica della gravità del compendio indiziario o del merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente soccombente; applicata per il pagamento delle spese processuali.

  • Giurisprudenza Corte di giustizia UE (es. C-712/25, Rastoshev; C-665/20, X)

    Stabilisce i principi sul margine discrezionale dell'autorità di esecuzione rispetto ai motivi facoltativi di rifiuto, sugli elementi che devono essere valutati (natura del reato, dimensione internazionale, luogo delle vittime, vicinanza delle prove, stato di avanzamento dei procedimenti) e che la mera pendenza non basta a determinare il rifiuto.

Massime di principio

  • La mera pendenza, nello Stato di esecuzione, di un procedimento per fatti in parte sovrapponibili non obbliga il rifiuto della consegna: è necessario dimostrare un conflitto attuale e concreto e la volontà effettiva dello Stato di esecuzione di esercitare la propria potestà punitiva.
  • Quando il mandato d'arresto europeo è emesso nell'ambito dell'EPPO, le questioni di riparto e coordinamento tra uffici EPPO (anche in Stati diversi) devono essere risolte all'interno del sistema EPPO; il giudice della consegna non dirime tali conflitti.
  • Il controllo del giudice della consegna è formale: verifica che il mandato descriva sufficientemente il contesto, la natura dell'accusa, il ruolo dell'indagato, l'intervallo temporale e la norma applicabile; non è richiesto un livello di dettaglio analitico né un sindacato sul merito.
  • L'applicazione del motivo facoltativo di rifiuto (art. 4 decisione quadro 2002/584/GAI / art. 18-bis legge n. 69/2005) richiede una valutazione caso per caso tenendo conto di circostanze quali la natura internazionale del reato, la posizione delle vittime, la disponibilità delle prove e lo stato dei procedimenti nei diversi Stati membri.
  • La prescrizione, salvo diversa disciplina, non costituisce di per sé un motivo obbligatorio di rifiuto della consegna; questioni di questo tipo non sono normalmente esaminate dal giudice della consegna.
  • Se esiste il rischio di sovrapposizione tra procedimenti EPPO in diversi Stati, le autorità europee possono riallocare posizioni/competenza: la dichiarazione formale dell'autorità nazionale di non voler procedere è elemento rilevante per escludere il rifiuto.

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