Cassazione Penale, Sentenza n. 44813/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
1) Nullità del giudizio per presunta violazione delle norme emergenziali sul procedimento cartolare (DL 137/2020 conv. L.176/2020 e DL 149/2020): la difesa eccepiva che nelle conclusioni scritte trasmesse dalla Procura Generale mancava l'indicazione degli anni di reclusione richiesti, con violazione del diritto di difesa. 2) Erronea qualificazione del fatto: si contestava la qualificazione come estorsione (art. 629 c.p.) anziché rapina (art. 628 c.p.), sostenendo che la condotta (mostrare la pistola e impedire l'accesso) configurerebbe una coartazione tale da integrare la rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la mancata indicazione della pena nelle conclusioni del procuratore generale, nel procedimento cartolare emergenziale, determini nullità: la partecipazione del procuratore generale è eventuale e l'omessa formulazione totale o parziale delle conclusioni non impedisce la decisione del collegio salvo che il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere. Sul secondo motivo ha confermato la qualificazione del fatto come estorsione, condividendo la valutazione di merito (doppia conforme fra primo e secondo grado) secondo cui la minaccia e l'intimidazione (mostrare la pistola e frapporsi all'ingresso) hanno determinato una coartazione della volontà della vittima tale da costringerla a consegnare la somma; tale apprezzamento fattuale non è manifestamente illogico e non sindacabile in sede di legittimità. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n.137, artt. 23 e 23-bis (convertito con Legge 176/2020)
Le disposizioni emergenziali sul procedimento cartolare non comportano, per la mancata indicazione della pena nelle conclusioni del procuratore generale, una nullità automatica del giudizio: la partecipazione del procuratore generale è eventuale e l'omissione non impedisce la decisione salvo che il PM non sia stato messo nelle condizioni di concludere.
Decreto-Legge 17 novembre 2020 n.149
Richiamato in riferimento al quadro normativo emergenziale; non è stata rilevata dalla Corte una nullità derivante dall'applicazione di tali norme nel procedimento cartolare.
Art. 628 c.p. (Rapina)
Norma richiamata dalla difesa per sostenere che la condotta integrerebbe rapina; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la fattispecie sia stata correttamente qualificata come estorsione e non rapina.
Art. 629 c.p. (Estorsione)
Norma applicata dalla sentenza di merito: la condotta (minaccia e intimidazione con arma, impedimento dell'accesso) è stata ritenuta capace di coartare la volontà della vittima inducendola a consegnare la somma, integrando il reato di estorsione.
Art. 62 n.4 c.p. (attenuante)
L'attenuante è stata riconosciuta in favore dell'imputato e ritenuta prevalente rispetto all'aggravante, con conseguente riduzione della pena nel giudizio di primo grado e confermata in appello.
Art. 611 c.p.p. (procedimento camerale)
Richiamato per analogia al principio per cui l'omessa formulazione delle conclusioni da parte del procuratore generale non impedisce la decisione del collegio nel procedimento camerale, salvo che il PM non sia stato messo nelle condizioni di concludere.
Art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p. (nullità)
Individua le ipotesi di nullità; la Corte ha ricordato che la nullità per omessa partecipazione/conclusione del PM opera solo se il PM non è stato messo nelle condizioni di concludere.
Massime di principio
- Nel procedimento d'appello cartolare previsto dalle norme emergenziali (DL 137/2020, DL 149/2020), l'omessa indicazione della pena nelle conclusioni del procuratore generale non comporta automaticamente la nullità del giudizio se il pubblico ministero è stato comunque messo nelle condizioni di partecipare o la sua partecipazione è eventuale.
- La Cassazione non riesamina liberamente la valutazione di merito sui fatti e sulle prove: se primo grado e appello sono 'conformi' (doppia conforme), il giudizio di legittimità può ancorarsi alla motivazione di primo grado e ritenere non manifestamente illogica la ricostruzione fattuale.
- La distinzione tra estorsione e rapina dipende dalla natura e dall'intensità della coartazione della volontà della vittima; la mera possibilità teorica di fuga non esclude che una minaccia o intimidazione (es. mostrare un'arma e frapporsi fisicamente) abbia efficacemente costretto la vittima a consegnare cose, giustificando la qualificazione come estorsione.
- Le questioni relative a vizi processuali introdotti dalla disciplina emergenziale richiedono la verifica se il vizio abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa (ossia se il pubblico ministero sia stato posto nelle condizioni di concludere); in assenza di ciò, i vizi formali non sono automaticamente causa di annullamento.
- In sede di Cassazione, per ottenere la rinnovazione della qualificazione giuridica (es. da estorsione a rapina), è necessario dimostrare un travisamento manifesta dei fatti o una manifesta illogicità della motivazione di merito, non mero dissenso sull'apprezzamento probatorio.
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