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Sentenza

Sentenza n. 592/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto e successiva conferma del rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nell’ambito del Decreto Flussi 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato alla Prefettura una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato in favore di un lavoratore straniero. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, nel quale erano state indicate numerose carenze documentali, il ricorrente aveva trasmesso documentazione integrativa. Il primo provvedimento di rigetto aveva tuttavia affermato che non erano stati prodotti ulteriori chiarimenti o elementi utili. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.l. 73/2022, il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la Prefettura non avesse esaminato la documentazione trasmessa. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione ha riesaminato la pratica e ha adottato un nuovo provvedimento di conferma del rigetto, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta, in particolare perché era stato trasmesso il CUD di un soggetto diverso dal datore di lavoro e non era stata prodotta la dichiarazione dei redditi o il CUD del richiedente. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha sostenuto che il CUD del terzo si riferisse al padre, il cui reddito avrebbe dovuto essere cumulato con il proprio, e che l’Amministrazione non avesse adeguatamente istruito la pratica né richiesto chiarimenti. Ha inoltre prodotto in giudizio il certificato di nascita per dimostrare la parentela.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, a seguito del remand disposto in sede cautelare, la Prefettura aveva riavviato il procedimento e sostituito il primo rigetto con una nuova determinazione, autonomamente impugnata con motivi aggiunti. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Il riferimento, contenuto nel provvedimento, a un nominativo diverso da quello del lavoratore in favore del quale era stata presentata l’istanza è stato ritenuto un mero errore materiale irrilevante, poiché la ragione del rigetto riguardava la posizione documentale e reddituale del datore di lavoro. Nel merito, il TAR ha rilevato che non vi era prova che il CUD del soggetto indicato come padre fosse stato trasmesso alla Prefettura con la PEC del 2 febbraio 2024, essendo stata prodotta soltanto la ricevuta di accettazione priva dell’elenco o del riferimento agli allegati. Inoltre, il ricorrente non aveva trasmesso la propria dichiarazione dei redditi o il proprio CUD, nonostante la specifica richiesta prefettizia. La documentazione relativa al presunto padre era stata prodotta soltanto dopo il remand e, comunque, la parentela non era stata provata nel procedimento amministrativo. Il certificato di nascita prodotto con i motivi aggiunti non poteva rendere illegittimo, retroattivamente, il provvedimento al momento della sua adozione. Il giudice ha ribadito che la legittimità dell’atto deve essere valutata con riferimento alla situazione documentale e normativa esistente al momento della sua emanazione; la produzione tardiva dei documenti mancanti non impone all’Amministrazione di revocare o sostituire un provvedimento legittimamente adottato, essendo il riesame in autotutela discrezionale. Tale soluzione tutela anche il principio di autoresponsabilità degli interessati e i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Le spese sono state compensate in ragione dell’andamento complessivo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso consente all’interessato di presentare osservazioni e documenti prima dell’adozione del provvedimento finale; nel caso concreto, la questione centrale riguardava l’effettiva trasmissione e valutabilità della documentazione richiesta.

  • art. 42 d.l. 73/2022

    La disposizione è stata invocata in relazione alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito del Decreto Flussi 2023, ma il ricorso è stato respinto per l’insufficienza e la tardività della documentazione prodotta.

  • art. 44 d.l. 73/2022

    asseverazione attestante la capacità reddituale del richiedente

    L’asseverazione prodotta non ha superato la carenza della documentazione richiesta, poiché il CUD allegato riguardava un soggetto diverso dal richiedente e la parentela invocata non era stata provata in sede procedimentale.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e alla documentazione disponibili al momento della sua emanazione; le produzioni documentali successive non possono rendere retroattivamente illegittimo un atto che, al momento dell’adozione, era legittimo.
  • La produzione tardiva della documentazione mancante non obbliga l’Amministrazione a revocare o sostituire il provvedimento precedentemente adottato; l’eventuale riesame in autotutela costituisce esercizio discrezionale e non doveroso del potere amministrativo.
  • Il privato che intenda contestare l’omessa valutazione di documenti trasmessi mediante PEC deve dimostrare non soltanto l’accettazione della comunicazione, ma anche l’effettiva presenza e riferibilità degli allegati, quando la ricevuta prodotta non contiene indicazioni sulla documentazione inviata.
  • Nel procedimento amministrativo volto al rilascio di un nulla osta al lavoro, la documentazione reddituale richiesta deve riferirsi al soggetto formalmente istante; la produzione del documento fiscale di un terzo non è idonea a dimostrare la capacità reddituale del richiedente, salvo che la relazione giuridica rilevante e la possibilità di valorizzare il reddito siano provate tempestivamente nel procedimento.
  • La sopravvenuta adozione, in esecuzione di un remand giudiziale, di un nuovo provvedimento autonomamente lesivo determina l’improcedibilità del ricorso contro l’atto originario, quando quest’ultimo non costituisca più la fonte attuale della lesione e il nuovo atto sia stato impugnato con motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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