Cassazione Penale, Sentenza n. 28694/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Efe Otaye, condannato in giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (trovato in possesso di un trolley con 5.706,46 grammi di marijuana, idonea a ricavare 28.759 dosi), ha proposto ricorso per cassazione articolando: (i) una questione di legittimità costituzionale avverso la c.d. "Riforma Cartabia" (art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.) nella parte in cui impone all'imputato giudicato in assenza il rilascio di procura speciale al difensore a pena di inammissibilità dell'impugnazione; (ii) motivo di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. sulla decisione di responsabilità (la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare le motivazioni del primo grado); (iii) motivo analogo relativo alla determinazione della pena (omessa motivazione della Corte d'appello sulla pena nonostante l'impugnazione specifica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da difensore privo della procura speciale richiesta per l'impugnazione in presenza della pronuncia resa in assenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; ha ritenuto che tale onere si estenda anche al ricorso per cassazione e che la disposizione non sia incompatibile con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., essendo una regolazione delle modalità esercitative del potere di impugnazione del difensore e non una limitazione del diritto di difesa dell'imputato. Ha quindi respinto la questione di legittimità costituzionale e dichiarato inammissibile il ricorso; ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
Norma sostanziale applicata per configurare il reato di detenzione ai fini di spaccio relativamente alla quantità e modalità di possesso della sostanza stupefacente.
cod. proc. pen., art. 581, commi 1-ter e 1-quater (introdotti dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150)
La Corte ha interpretato tali commi come imponendo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore per un imputato giudicato in assenza, il deposito della procura speciale rilasciata dall'imputato dopo la sentenza; tale onere è riferibile anche al ricorso per cassazione e non è ritenuto incostituzionale.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; i motivi dedotti dal ricorrente sono stati valutati (in termini di forma) alla luce dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
Costituzione, artt. 24, 27 e 111
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di contrasto con tali principi (diritto di difesa, divieto di trattamenti contrari alla dignità/pena e principi del giusto processo), sostenendo che le disposizioni procedurali impugnate regolano le modalità di esercizio dell'azione difensiva e non ne compromettono l'essenza.
Massime di principio
- La richiesta di procura speciale per il difensore che impugna in nome di un imputato giudicato in assenza è obbligatoria anche per il ricorso per cassazione: la mancata produzione determina inammissibilità.
- Le censure costituzionali dirette a tali prescrizioni procedurali (Riforma Cartabia) sono, di massima, dichiarate infondate dalla giurisprudenza di legittimità quando la norma riguarda modalità di esercizio dell'impugnazione e non sopprime il diritto sostanziale di difesa.
- In casi di condanna pronunciata in assenza, il difensore deve attivarsi tempestivamente per ottenere e depositare procure o deleghe speciali rilasciate dall'imputato dopo la sentenza per non incorrere in inammissibilità e sanzioni economiche.
- Se il difensore esercita impugnazioni senza la procura speciale e il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se sussistono profili di colpa, a somme alla cassa delle ammende: dunque la diligenza procedurale è essenziale.
- Questioni di motivazione (vizio di motivazione sulla responsabilità o sulla pena) devono essere formulate e provate in modo tale da non essere sopraffatte da carenze procedurali; la correttezza formale dell'impugnazione è condizione necessaria per una valutazione di merito.
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