Corte di giustizia, Sentenza C-147/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 aprile 2024. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione – Direttiva (UE) 2019/1937 – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità giornaliera – Criteri di fissazione dell’importo della sanzione – Applicazione automatica di un coefficiente di gravità – Determinazione della capacità finanziaria dello Stato membro – Criterio demografico. — Causa C-147/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accertato che la Polonia non aveva trasposto la direttiva 2019/1937 sulla protezione dei whistleblower né comunicato le misure di recepimento entro il termine stabilito nel parere motivato della Commissione. Ha respinto le giustificazioni addotte dallo Stato membro, incluse le difficoltà legislative, la pandemia e la guerra in Ucraina. In sede di sanzioni ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha ritenuto inidoneo il metodo della Commissione basato su un coefficiente di gravità applicato automaticamente e su un fattore di capacità finanziaria che incorpora la popolazione, fissando autonomamente sanzioni inferiori a quelle richieste. La Polonia è stata quindi condannata al pagamento di una somma forfettaria di EUR 7.000.000 e, se l’inadempimento persisteva alla data della sentenza, di una penalità giornaliera di EUR 40.000.
Inadempimento della Polonia per mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 2019/1937, con condanna pecuniaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
La questione giuridica
Se la Repubblica di Polonia sia venuta meno agli obblighi di recepimento e comunicazione previsti dalla direttiva (UE) 2019/1937 entro il termine fissato nel parere motivato; e, in caso affermativo, se e con quali criteri debbano essere irrogate una somma forfettaria e una penalità giornaliera ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, in particolare quanto alla legittimità dell’applicazione automatica di un coefficiente di gravità e alla determinazione della capacità finanziaria mediante un criterio demografico.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la Polonia è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2019/1937, non avendo adottato né comunicato entro il termine fissato nel parere motivato le misure nazionali di recepimento. Ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha ritenuto opportuno imporre sia una somma forfettaria sia, in caso di persistenza dell’inadempimento alla data della sentenza, una penalità giornaliera; tuttavia ha censurato l’applicazione automatica di un coefficiente di gravità unico proposta dalla Commissione e ha escluso che, per determinare la capacità finanziaria dello Stato membro, possa essere utilizzato un criterio demografico che non rispecchi la reale capacità economica. Alla luce del potere discrezionale della Corte e della gravità, durata e persistenza dell’inadempimento, la sanzione è stata fissata in EUR 7.000.000 a titolo di somma forfettaria e in EUR 40.000 al giorno a titolo di penalità.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Articolo 4, paragrafo 2, TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 17 TUE
- Direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2019/1937
- Comunicazione della Commissione 2023/C 2/01 sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione
Mancata trasposizione della direttiva 2019/1937 da parte della Polonia
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica di Polonia per mancata adozione e mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Il giudizio si fonda sugli articoli 258 e 260, paragrafo 3, TFUE.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione ha inviato una lettera di diffida il 27 gennaio 2022 e un parere motivato il 15 luglio 2022, concedendo due mesi per conformarsi. La Polonia ha riconosciuto il ritardo, spiegandolo con la complessità dei lavori legislativi, le difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19 e, successivamente, con l’impatto della guerra in Ucraina e dell’afflusso di rifugiati. Alla data rilevante per la verifica dell’inadempimento, tuttavia, le misure di trasposizione non erano ancora state adottate né comunicate.
Normativa rilevante
La direttiva 2019/1937 mira, ai sensi dell’articolo 1 e del considerando 1, a rafforzare l’applicazione del diritto dell’Unione mediante norme minime comuni di protezione dei whistleblower. L’articolo 26, paragrafo 1, imponeva agli Stati membri di recepirla entro il 17 dicembre 2021, mentre il paragrafo 3 richiedeva di informarne immediatamente la Commissione. In materia sanzionatoria, la Commissione ha richiamato la propria comunicazione 2023/C 2/01 sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione.
Accertamento dell’inadempimento
La Corte ha ricordato che la sussistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. Poiché la Polonia non aveva adottato né comunicato le misure di recepimento entro tale termine, è stato dichiarato l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva. Le giustificazioni addotte sono state respinte: i ritardi interni del procedimento legislativo non possono essere invocati per esimersi dagli obblighi di trasposizione, e nemmeno la pandemia o la guerra in Ucraina sono state ritenute idonee a integrare una forza maggiore utile nel caso concreto.
Sanzioni ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE
Poiché l’inadempimento persisteva alla data di esame dei fatti da parte della Corte, è stata ritenuta opportuna sia una somma forfettaria sia una penalità giornaliera. La Corte ha tuttavia escluso l’impostazione automatica proposta dalla Commissione sul coefficiente di gravità, affermando che la gravità va valutata caso per caso e non può essere standardizzata in modo tale da impedire l’adattamento della sanzione alle circostanze concrete. Inoltre, ha censurato il metodo della Commissione che includeva, nella capacità finanziaria, un criterio demografico: secondo la Corte, la capacità finanziaria deve riflettersi principalmente nel PIL e non in parametri che non corrispondano alla reale forza economica dello Stato membro.
Dispositivo e importi
La Corte ha condannato la Polonia a pagare una somma forfettaria di EUR 7.000.000. Ha inoltre stabilito che, qualora l’inadempimento persistesse alla data della sentenza, la Polonia dovrà versare una penalità giornaliera di EUR 40.000 a decorrere da tale data e fino all’adempimento. La Repubblica di Polonia è stata infine condannata alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 25 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-484/21
- Sentenza · 25 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-561/21
- Sentenza · 25 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-276/22
- Sentenza · 25 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-301/22
- Sentenza · 25 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-308/22
- Sentenza · 25 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-309/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →