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Sentenza

Sentenza n. 54/2026 - Potenza, Sezione 1

Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., per l’annullamento del silenzio rigetto, formatosi il 13.10.2025, sull’istanza di accesso del 13.9.2025;

Giustizia amministrativa202500413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso a un parere della Commissione Edilizia Integrata e al Registro interno degli asservimenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del 13 settembre 2025, con la quale aveva chiesto al Comune di Maratea copia del parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata ai sensi dell'art. 7 l.r. n. 50/1993, richiamato in un permesso di costruire del 3 luglio 2001, nonché del Registro interno degli asservimenti relativo a un determinato terreno. Il ricorso deduceva la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha osteso la documentazione richiesta. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese. Il giudice ha inoltre esaminato, in via preliminare, la questione della notificazione presso il domicilio digitale del Comune, ritenendo inutile disporre la rinotificazione alla diversa casella risultante dal RegInde, dato l'avvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha integralmente osteso la documentazione richiesta, soddisfacendo la pretesa di accesso. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del silenzio-rigetto. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e contributo unificato, in considerazione del comportamento di ravvedimento operoso e nella misura ridotta rispetto a quella normalmente applicata ai ricorsi ex art. 116 c.p.a. Il TAR ha ritenuto inutile la rinotificazione del ricorso presso l'indirizzo PEC risultante dal RegInde, anche alla luce della disciplina sui domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e della pronuncia della Corte costituzionale n. 148/2021.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.

    Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale avverso il diniego o il silenzio sulle istanze di accesso.

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    ha chiesto ... il rilascio della copia

    Costituiscono la base normativa del diritto di accesso documentale azionato dal ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    il Collegio non rimane altro che dichiarare ... la cessazione della materia del contendere

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta.

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012

    l'indirizzo di posta elettronica certificata ... a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni

    Prevede l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di comunicare l'indirizzo PEC destinato a ricevere comunicazioni e notificazioni.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012

    domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6 ter D.Lg.vo n. 82/2005

    Il giudice richiama il coordinamento tra il domicilio digitale risultante dall'IPA e l'indirizzo PEC indicato nel RegInde per le notificazioni alle pubbliche amministrazioni.

  • art. 28 d.l. n. 76/2020, conv. nella l. n. 120/2020

    ha aggiunto il comma 1 ter all'art. 16 ter D.L. n. 179/2012

    È richiamato per chiarire che non ha abrogato l'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante

    Il giudice richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'inciso, ritenuta rilevante nel quadro della disciplina della notificazione telematica.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014

    Prevede il rimborso forfettario riconosciuto sulle spese legali liquidate.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso ex art. 116 c.p.a., l'amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti, viene meno l'interesse alla decisione sulla legittimità del diniego o del silenzio e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'integrale soddisfacimento della pretesa di accesso successivo alla proposizione del ricorso non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: il giudice può porle a carico dell'ente, tenendo conto del comportamento processuale e del ravvedimento operoso, anche liquidandole in misura ridotta.
  • La disciplina del domicilio digitale delle pubbliche amministrazioni richiede il coordinamento tra l'indirizzo PEC comunicato ai sensi dell'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012 e il domicilio digitale risultante dall'IPA; l'avvenuta soddisfazione della pretesa può rendere inutile la rinnovazione della notificazione presso un diverso indirizzo PEC.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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