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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1521/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di due veicoli e di due conti correnti. Denunciano carenza di motivazione sulla concreta disponibilità, da parte del proposto, del conto corrente intestato alla moglie e la violazione dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 perché il provvedimento si sarebbe basato su una presunzione fondata soltanto sul rapporto di parentela, senza rispettare i limiti temporali della presunzione di fittizietà. Contestano inoltre l'uso dei parametri ISTAT per determinare il "reddito disponibile" del nucleo familiare, sostenendo che i terzi avevano autonoma capacità reddituale e che i risparmi su uno dei conti risalgono al 2001, quindi a periodo anteriore alla manifestazione della pericolosità del proposto; chiedevano dunque una verifica effettiva dello stile di vita familiare e della congruità dei redditi rispetto agli acquisti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte delle questioni sollevate non fossero state effettivamente prospettate in appello e quindi non deducibili in Cassazione. Sul punto patrimoniale esaminabile, i giudici di merito avevano correttamente considerato il reddito complessivo del nucleo familiare (includendo i terzi) e l'uso dei parametri ISTAT per stimare le spese di sostentamento e il "reddito disponibile"; tali parametri sono presuntivi e legittimano un'inversione dell'onere della prova: chi li contesta deve dimostrare dati alternativi. I ricorrenti non hanno fornito parametri o prove alternative né specificato quali redditi sarebbero stati omessi. Perciò la Corte ha confermato l'applicazione della misura e della confisca così come deciso in sede di merito e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, provvisoriamente, ciascuno alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 26, comma 2

    La norma delimita la presunzione di fittizietà degli acquisti effettuati da terzi; la Corte osserva che la presunzione ha limiti temporali e non può essere automatica, ma nel caso concreto i ricorrenti non hanno dimostrato il contrario, dunque la valutazione di merito non è viziata.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 3

    Dispositivo che limita il sindacato di Cassazione sulle questioni motivazionali: la Corte ricorda che non può riesaminare valutazioni di fatto o motivazionali svolte dai giudici di merito se non sono state dedotte nei termini processuali consentiti.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021; Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017)

    Questi precedenti confermano che l'impiego di parametri statistici (es. ISTAT) per stimare spese e capacità di acquisto è ammissibile nel rito di prevenzione; tali parametri producono presunzioni che trasferiscono l'onere probatorio su chi contesta, il quale deve offrire elementi alternativi concreti.

Massime di principio

  • In procedimenti di prevenzione la valutazione della congruità dei redditi rispetto agli acquisti può essere svolta sul complesso dei redditi del nucleo familiare; i terzi conviventi possono essere inclusi nella verifica patrimoniale salvo prova contraria.
  • L'utilizzo di parametri ISTAT o altri dati statistici per determinare le spese di sostentamento e il "reddito disponibile" è ammissibile e produce presunzioni: chi intende confutarli deve fornire elementi probatori concreti e parametri alternativi verificabili.
  • La presunzione di fittizietà dell'acquisto da parte di terzi (art. 26 d.lgs. 159/2011) ha limiti temporali e non può essere applicata automaticamente, ma l'onere di provare l'effettiva autonomia del terzo ricade su chi la invoca.
  • Cassazione non è sede per riesaminare i giudizi di fatto o le motivazioni non dedotte in appello: questioni non prospettate nel grado precedente sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Per contestare provvedimenti cautelari o di confisca in materia di misure di prevenzione è necessario proporre in appello e in Cassazione elementi documentali precisi (movimenti bancari, prova di redditi autonomi, documentazione sulle date degli acquisti) che consentano di ricostruire diversamente la capacità patrimoniale.

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